Regolarità fiscale dei progettisti esterni e censura sulla sola scadenza dell’offerta (Cons. Stato n. 6090 del 27.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La verifica della regolarità fiscale dei progettisti esterni indicati dal concorrente va condotta con riferimento alla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta. Solo le gravi violazioni definitivamente accertate comportano l’esclusione automatica ai sensi dell’art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016; le violazioni non definitivamente accertate richiedono una specifica valutazione di affidabilità rimessa alla stazione appaltante. La rateizzazione tempestivamente accordata, precedente alla scadenza del termine, cancella l’inadempimento originario e impedisce l’operare della causa di esclusione. Il giudice amministrativo non può sostituire la domanda della parte, né accogliere censure diverse da quelle fatte valere, dovendo rispettare il principio della domanda e il divieto di ultrapetizione.

Il Fatto

La vicenda riguarda l’appello proposto avverso la sentenza del TAR Campania, sez. I, n. 1910 del 2024, che aveva respinto il ricorso e i motivi aggiunti contro gli atti di una procedura aperta indetta per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di un intervento stradale, aggiudicato a un consorzio stabile. L’appellante ha riproposto le censure già formulate in primo grado, contestando la qualificazione dell’aggiudicatario, la composizione del gruppo di progettazione e la regolarità fiscale dei progettisti esterni designati.

Con sentenza non definitiva la Sezione ha definito parte delle questioni, dichiarando inammissibili alcuni motivi e respingendone altri, e ha disposto istruttoria sulla sola posizione fiscale di una società di progettazione e di un professionista.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama anzitutto le statuizioni della sentenza non definitiva. Le censure sul sistema di qualificazione del consorzio sono state ritenute inammissibili per difetto di interesse, poiché l’aggiudicatario era direttamente titolare dell’attestazione SOA richiesta: irrilevanti i vizi riferibili alle imprese che avevano contribuito alla qualificazione della consorziata esecutrice, in applicazione del consolidato orientamento in materia di consorzi stabili e cumulo alla rinfusa.

Quanto ai progettisti esterni, la Sezione conferma che devono possedere i requisiti generali e speciali, pena l’esclusione del concorrente che li ha designati, e che la sostituzione del progettista è soggetta al limite temporale dell’aggiudicazione, non potendo tradursi in una modificazione sostanziale dell’offerta. Respinte anche le censure sull’assenza dell’archeologo, sulla base di un’interpretazione non formalistica della lex specialis, e sul difetto dei requisiti tecnico-professionali, per genericità dei motivi.

Il nucleo decisorio riguarda la posizione fiscale dei progettisti. Nel delibare le censure, il Collegio ribadisce che il giudice amministrativo non può sostituire la forma di tutela richiesta dal ricorrente e che sussiste ultrapetizione quando l’accertamento riguardi un petitum o una causa petendi nuovi. Sul punto, la Sezione rileva che l’appellante ha fatto valere unicamente l’irregolarità fiscale dei progettisti sussistente alla scadenza del termine per l’offerta, senza nulla dedurre sulla eventuale perdita del requisito nel periodo tra la scadenza e l’aggiudicazione o la verifica.

Dalla istruttoria è emerso che al momento della presentazione della domanda non sussisteva alcuna irregolarità fiscale definitivamente accertata. Per la società di progettazione, le ammissioni a rateizzazione e a rottamazione precedenti alla scadenza rendono inapplicabile il comma 4 dell’art. 80, esimendo la stazione appaltante da ogni valutazione di affidabilità. Per il professionista, la definitività del debito è maturata solo dopo la scadenza del termine e dopo l’aggiudicazione, non essendo spirati i sessanta giorni per l’impugnativa della cartella; la successiva rateizzazione ha sanato la posizione.

Pertanto il motivo è respinto, non rilevando l’irregolarità maturata in un breve lasso di tempo, in quanto non oggetto di censura nei gradi di merito: sarebbe stato onere dell’appellante proporre motivi aggiunti sulla base della documentazione emersa dall’istruttoria. L’appello è quindi respinto, con conferma della sentenza di primo grado, sia pure in parte con diversa motivazione, e con integrale compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *