Giudizio di ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Emilia-Romagna n. 465 del 07.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, esperibile ai sensi degli art. 112 e segg. cod.proc.amm., presuppone l’accertamento del passaggio in giudicato del provvedimento e l’inutile decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96, convertito in legge n. 30/97, per le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici. Accertata l’inosservanza, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina un Commissario ad acta. Il giudice dell’ottemperanza non può però integrare il precetto racchiuso nella sentenza del giudice ordinario, né riconoscere interessi legali non previsti dalla pronuncia da eseguire, salvo che sia proposta la specifica azione di condanna ex art. 112, comma 3, cod.proc.amm. per rivalutazione e interessi maturati dopo il giudicato. L’attività commissariale affidata a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice non dà luogo a liquidazione di compenso.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 643/2024 del 16 luglio 2024 del Tribunale di Parma – Sezione Lavoro. Con quella pronuncia era stato accertato il diritto dell’interessata a ottenere la carta docente per l’anno scolastico 2023/2024, per l’importo di euro 500,00, ed era stata condannata l’Amministrazione a metterla a disposizione o a fornire altro equipollente.
Secondo la ricorrente, malgrado la regolare notifica della sentenza e il suo passaggio in giudicato, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non vi ha dato esecuzione. La ricorrente ha chiesto pertanto che fosse ordinato all’Amministrazione di provvedere, con l’assegnazione della carta nei modi di cui al DPCM 28 novembre 2016 e l’accredito di euro 500,00, oltre interessi legali, e che fosse nominato sin d’ora un Commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato la sussistenza dei presupposti per il rimedio dell’ottemperanza. La ricorrente ha documentato il passaggio in giudicato della sentenza mediante certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma, e l’Amministrazione non solo non ha contestato l’omesso adempimento, ma non si è neppure costituita in giudizio.
Il TAR ha inoltre accertato che risulta scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 concede alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. La notificazione della sentenza era infatti intervenuta il 23 settembre 2024 all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Amministrazione.
In accoglimento della domanda, il giudice amministrativo ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato, provvedendo agli adempimenti imposti, entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inottemperanza ha nominato sin d’ora un Commissario ad acta, individuato nel Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero o in un dirigente o funzionario delegato.
Quanto agli interessi legali, il Collegio ha invece rigettato l’istanza. La sentenza da eseguire non ne dispone nulla e il giudice dell’ottemperanza non può integrare il precetto racchiuso nella pronuncia del giudice ordinario. Né era stata proposta la specifica azione di condanna ex art. 112, comma 3, cod.proc.amm., essendo stati anzi richiesti espressamente gli interessi dalla maturazione del credito sino al saldo.
Il TAR ha infine escluso la liquidazione di alcun compenso per l’attività commissariale, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, e ha condannato il Ministero al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 500,00 oltre accessori e rifusione del contributo unificato.
Nota della Redazione
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