Partenariato pubblico-privato: annullato avviso per carente istruttoria e griglia punteggi anticipata (TAR Campania n. 1387 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La scelta dell’amministrazione di ricorrere al partenariato pubblico-privato, ex art. 193 d.lgs. n. 36/2023, è espressione di ampia discrezionalità, ma resta subordinata, sin dalle fasi iniziali, al rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, imparzialità e leale collaborazione. L’avviso con cui si raccolgono le proposte di partenariato è illegittimo quando enuncia l’interesse pubblico mediante formule generiche, senza la valutazione preliminare di convenienza e fattibilità richiesta dall’art. 175, comma 2, d.lgs. n. 36/2023, e quando omette i parametri necessari per formulare una proposta economicamente sostenibile. È parimenti illegittimo l’avviso che, già nella fase preliminare, predetermini in modo dettagliato la griglia dei punteggi di valutazione: tale tecnica anticipa contenuti propri della successiva fase di selezione, restringe la concorrenza e altera la struttura bifasica della procedura. La mancata o errata applicazione di tali principi vizia a monte la formazione della scelta amministrativa discrezionale.
Il Fatto
Una società ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 483 del 31.7.2025 con cui il settore affari sociali di un Comune ha approvato l’avviso pubblico ex art. 193 d.lgs. n. 36/2023 per la presentazione di una proposta di partenariato pubblico-privato. L’iniziativa riguarda la gestione in concessione del servizio di ristorazione scolastica e sociale integrato e la realizzazione di un nuovo centro di cottura.
La ricorrente ha censurato la violazione degli obblighi di trasparenza, la carenza dell’istruttoria, l’assenza dei requisiti in capo all’ente per indire la procedura e la mancata indicazione del valore complessivo della concessione. Con motivi aggiunti ha contestato la griglia dei punteggi, ritenuta anticompetitiva e penalizzante per le piccole e medie imprese. Il Comune e la controinteressata hanno chiesto il rigetto; due società sono intervenute ad adiuvandum.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto dichiarato inammissibili gli interventi ad adiuvandum. Nel processo amministrativo l’intervento adesivo è ammesso solo per la posizione di fatto dipendente o collegata a quella fatta valere con il ricorso principale; è invece escluso per il cointeressato, titolare di un interesse personale e diretto all’impugnazione. Le società intervenute avrebbero potuto ricorrere in via principale, come una di esse ha in effetti fatto.
Quanto all’interesse al ricorso, la giurisprudenza richiamata esclude che esso sorga solo con la definizione della prima fase, mancando un obbligo dell’amministrazione di dare corso alla fase di affidamento. L’interesse si concretizza già con l’adozione dell’avviso, che rende evidente il vantaggio del proponente e incide sulla par condicio. La delibera di indirizzo è atto endoprocedimentale, privo di autonoma lesività, e non era soggetta a impugnazione immediata.
Nel merito, il ricorso è accolto. L’amministrazione conserva ampia discrezionalità nella scelta del project financing, ma deve rispettare trasparenza, parità di trattamento, imparzialità e leale collaborazione sin dall’avvio. L’avviso enuncia l’interesse pubblico in termini generici, senza enucleare il risparmio di spesa né i benefici connessi al centro di cottura. Manca così la valutazione preliminare di convenienza e fattibilità imposta dall’art. 175, comma 2, d.lgs. n. 36/2023.
La carenza istruttoria è aggravata dall’incertezza sui dati essenziali: il sito individuato ospita una centrale elettrica, non è nota la necessità di bonifiche né la loro entità, e l’iter urbanistico non è concluso. Ne deriva l’impossibilità, specie per una piccola o media impresa, di formulare una proposta sostenibile e di stimare i costi degli interventi edili.
È censurabile, in direzione opposta, anche la griglia dei punteggi. L’avviso anticipa l’attribuzione di punteggi in proporzione al fatturato e alle esperienze di project financing nel settore, nonché quaranta punti per il PEF, nonostante le lacune istruttorie. Tale dettaglio restringe la concorrenza già nella fase preliminare e stravolge la struttura bifasica dell’istituto, delimitando ab origine il bacino dei proponenti.
Il gravame è quindi accolto, con annullamento dell’avviso impugnato, senza esame degli ulteriori motivi. Le spese sono compensate nel rapporto con gli interventori e poste a carico del Comune e della controinteressata in favore della ricorrente.
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Nota della Redazione
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