Misure di prevenzione ex art. 13-bis D.L. n. 14/2017 e difetto dei presupposti cautelari (TAR Abruzzo n. 4 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare di sospensione dell’efficacia di una misura di prevenzione patrimoniale e personale, adottata ai sensi dell’art. 13-bis del D.L. n. 14/2017, deve essere respinta quando difettino i presupposti per il suo accoglimento. Il giudice amministrativo, in sede di incidente cautelare ex artt. 55 e 57 c.p.a., valuta la complessiva situazione evocata, considerando in particolare i precedenti dell’interessato e i fatti contestati dall’amministrazione, senza che la mera allegazione di un danno grave e irreparabile possa prevalere su tali elementi. La compensazione delle spese della fase cautelare consegue alla natura della decisione assunta.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava la determina del 12 settembre 2025, con cui l’autorità di pubblica sicurezza aveva applicato una misura di prevenzione ai sensi dell’art. 13-bis del D.L. n. 14/2017. Avverso tale provvedimento, il ricorrente proponeva ricorso al TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, chiedendo l’annullamento previa sospensione dell’efficacia dell’atto.
Si costituivano in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di Chieti, resistendo all’istanza cautelare. Alla camera di consiglio del 16 gennaio 2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, esaminata la domanda cautelare presentata in via incidentale, rilevava il difetto dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza. La decisione si fonda su una valutazione sintetica ma non sommaria della situazione dedotta dal ricorrente, rapportata alla natura del provvedimento impugnato.
In particolare, il Collegio ha dato rilievo ai precedenti dell’interessato e ai fatti contestati nel provvedimento, elementi che assumono valore decisivo nel giudizio di bilanciamento tra l’interesse pubblico alla prevenzione e l’interesse del ricorrente alla sospensione dell’efficacia dell’atto. La prospettazione della difesa non è risultata sufficiente a superare la valutazione di legittimità e ragionevolezza della determinazione amministrativa.
La camera di consiglio ha pertanto respinto la domanda cautelare, compensando le spese della fase tra le parti. Il Tribunale ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
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Nota della Redazione
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