Ottemperanza carta docente precari: obbligo esecuzione giudicato e commissario ad acta (TAR Campania n. 4877 del 05.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo, accertata la formazione del giudicato e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al dispositivo della sentenza passata in giudicato, nominando sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore antistatario, con condanna dell’amministrazione alla rifusione del contributo unificato versato.

Il Fatto

La ricorrente, docente precaria, aveva ottenuto dal Tribunale di Nola, Sezione Lavoro, la sentenza n. 962/2025 che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della carta docente per l’anno scolastico 2023/2024, con rivalutazione monetaria e interessi legali. L’amministrazione, ritualmente intimata, non provvedeva all’esecuzione del titolo giudiziale.

La docente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Campania, deducendo l’inadempimento dell’amministrazione rispetto al giudicato formatosi sulla sentenza favorevole.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, accertando la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm. In particolare, il Collegio ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato da apposita certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in legge n. 30/1997.

Il Tribunale ha quindi ordinato all’amministrazione di provvedere, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo del titolo esecutivo.

Quanto al rischio di una ulteriore inottemperanza, il TAR ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici (DGOSV) del MIM, con facoltà di delega, che su istanza della parte ricorrente avrebbe curato l’esecuzione coattiva della sentenza entro ulteriori sessanta giorni, con oneri a carico dell’amministrazione inadempiente.

Il Collegio ha infine posto le spese del giudizio a carico del Ministero soccombente, liquidandole in € 700,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, e ha condannato l’amministrazione alla rifusione del contributo unificato versato. Ha altresì determinato in € 500,00 il compenso spettante al commissario ad acta per l’eventuale espletamento dell’incarico.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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