Ottemperanza per Carta docente: ordine al Ministero e commissario ad acta (TAR Campania n. 4884 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’accertamento del diritto del docente supplente alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, contenuto in una sentenza passata in giudicato, costituisce titolo idoneo per ottenere l’ordine di esecuzione nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito. L’inerzia dell’Amministrazione, protrattasi oltre il termine di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, legittima la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta.
Il Fatto
Una docente a tempo determinato aveva ottenuto dal Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro una sentenza che riconosceva il suo diritto a usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione del beneficio economico annuale di 500,00 euro e al pagamento delle spese di lite. Poiché l’Amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato, la docente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo l’ordine di adempimento, la fissazione della somma per il ritardo e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR Campania ha ritenuto il ricorso fondato, accertando la sussistenza di tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm. In particolare, ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato da apposita certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, senza che l’Amministrazione avesse fornito prova di aver adempiuto.
La Corte ha quindi ordinato all’Amministrazione di provvedere alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo della sentenza nel termine di sessanta giorni, con esclusione della parte relativa alle spese di lite. Sul punto, ha precisato che il difensore antistatario, non avendo proposto il ricorso per ottemperanza, non è titolare di un autonomo titolo di credito distinto dalla posizione del proprio assistito, richiamando i precedenti della Cassazione civile in materia.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, il TAR ha designato sin d’ora il Prefetto di Roma quale commissario ad acta, con facoltà di delega all’interno della struttura, fissandone il compenso in 500,00 euro a carico del Ministero. È stata inoltre disposta la penalità di mora nella misura degli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo o alla scadenza del termine concesso per adempiere.
La sentenza ha infine condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate in 1.000,00 euro oltre accessori, con attribuzione al difensore che ne ha fatto richiesta.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.