Requisito di capacità tecnica proporzionato e no all’obbligo di lotti nel servizio di igiene urbana (TAR Puglia n. 5 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito di capacità tecnica e professionale richiesto dal disciplinare di gara per l’affidamento di un servizio di igiene urbana deve ritenersi proporzionato e non incongruo quando la sua entità sia rapportata alla rilevanza economica dell’appalto e alla complessità organizzativa e gestionale del servizio, da svolgersi su un territorio vasto ed eterogeneo. Non sussiste, inoltre, un obbligo generalizzato di suddivisione in lotti, potendo la stazione appaltante legittimamente optare per una gestione unitaria ed aggregata laddove essa risulti funzionale a garantire la massima uniformità nell’erogazione delle prestazioni. In sede di bilanciamento cautelare, l’interesse pubblico al sollecito avvio della procedura prevale sull’interesse del ricorrente, ove il danno lamentato non assuma i connotati della gravità e irreparabilità.
Il Fatto
Una società operante nel settore dell’igiene urbana ha impugnato gli atti della procedura di gara aperta, indetta da Invitalia per conto dell’ARO 4 di Bari, per l’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani sull’intero territorio dell’ambito, comprensivo di sette comuni. Con il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti, la ricorrente ha censurato, in particolare, la presunta sproporzione del requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 8.3.2 del disciplinare e la mancata suddivisione dell’appalto in lotti funzionali.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha condotto l’esame preliminare tipico della fase cautelare, valutando la fondatezza del ricorso secondo il criterio del fumus boni iuris. In relazione al requisito di capacità tecnica e professionale, i giudici hanno escluso profili di sproporzionalità o incongruità: la misura del requisito è stata ritenuta coerente con la rilevanza economica dell’appalto e con l’oggettiva complessità organizzativa e gestionale del servizio, da erogare su un territorio vasto e disomogeneo, comprendente sette comuni di diverse dimensioni per una popolazione complessiva superiore a 170.000 abitanti.
Quanto alla doglianza relativa all’omessa suddivisione in lotti, il Collegio ha osservato che la scelta della stazione appaltante di pretendere una gestione unitaria ed aggregata trova puntuale giustificazione nell’esigenza di garantire la massima uniformità nell’erogazione dei servizi sul territorio dell’ambito ottimale. Tale opzione organizzativa non è, pertanto, censurabile in sede di legittimità, non sussistendo alcun obbligo generalizzato di suddivisione in lotti.
Sul profilo del periculum in mora, il Tribunale ha operato il bilanciamento tra i contrapposti interessi, riconoscendo la preponderanza dell’esigenza pubblica al sollecito avvio della procedura di gara. Tale esigenza è apparsa tanto più attuale alla luce delle modifiche, tariffarie e retributive, derivanti dalle più recenti determinazioni dell’ARERA, che rendono urgente il completamento della selezione del nuovo gestore. Ne è conseguita la reiezione dell’istanza cautelare e la fissazione dell’udienza pubblica di merito.
Nota della Redazione
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