Ottemperanza alla Carta docente e nomina del Commissario ad acta (TAR Lombardia n. 1478 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Formatosi il giudicato sulla sentenza che riconosce alla docente la Carta docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, e decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, l’Amministrazione scolastica è tenuta a dare integrale esecuzione al disposto giudiziale. In difetto di prova dell’avvenuta esecuzione, il ricorso per ottemperanza va accolto con condanna dell’Amministrazione all’erogazione dell’importo e al pagamento delle spese in favore del difensore antistatario. Decorso inutilmente il termine assegnato, il giudice nomina fin d’ora il Commissario ad acta, che assume le funzioni solo su istanza del creditore; l’incarico, affidato a un dipendente pubblico preposto alla gestione della spesa, è gratuito.

Il Fatto

La ricorrente, docente presso istituti scolastici, aveva ottenuto dal giudice del lavoro la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a metterle a disposizione la Carta elettronica per l’anno scolastico 2023/2024, per l’importo di € 500,00, oltre alla liquidazione delle spese del giudizio in favore del proprio difensore, dichiaratosi antistatario.

Notificata la sentenza all’Amministrazione, il titolo è passato in giudicato e la cancelleria ha attestato la relativa declaratoria. Poiché l’Amministrazione è rimasta inerte tanto sull’erogazione quanto sui compensi, la docente e il difensore hanno proposto ricorso in sede di ottemperanza, chiedendo la condanna all’esecuzione e la nomina di un Commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla verifica delle condizioni processuali dell’azione esecutiva. La sentenza del giudice del lavoro risulta passata in giudicato per il verificarsi delle condizioni dell’art. 324 c.p.c., come dichiarato dal cancelliere; la copia conforme è stata notificata all’Amministrazione, sicché alla data di proposizione del ricorso era già trascorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996.

La Corte qualifica la sentenza dotata di attestazione di conformità come titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c., richiamando Consiglio di Stato, V, 9 gennaio 2024, n. 309. Il termine dilatorio decorre dalla notifica del titolo presso la sede del debitore ed è il lasso temporale minimo perché si possa procedere con l’esecuzione giudiziale.

Su questa base, e in assenza di prova, da parte dell’Amministrazione resistente, dell’integrale esecuzione del disposto giudiziale, il ricorso è accolto. Ne deriva l’obbligo dell’Amministrazione scolastica di erogare l’importo di € 500,00 per l’anno scolastico indicato e di corrispondere al difensore antistatario le spese liquidate nel giudizio civile, oltre accessori di legge, entro 90 giorni dalla notifica della sentenza.

Il Collegio dispone inoltre, per il caso di perdurante inottemperanza, la nomina fin d’ora del Commissario ad acta nella persona del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza. Questi assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, decorso il termine assegnato, e provvederà entro i successivi 60 giorni ad adottare gli atti necessari all’adempimento, anche mediante funzionario delegato. Trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa, nessun compenso è dovuto. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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