Nomina del commissario ad acta per ricalcolo punteggi in procedura di selezione (TAR Lombardia n. 1902 del 03.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza, la manifesta dichiarazione dell’amministrazione di non voler eseguire il giudicato legittima il giudice amministrativo a nominare direttamente il commissario ad acta, senza necessità di preventiva diffida. L’esecutività della sentenza non è sospesa dalla proposizione dell’appello, ove non sia stata richiesta la sospensione cautelare. Il commissario nominato provvede al ricalcolo dei punteggi secondo i criteri puntuali fissati nella sentenza da eseguire. L’inadempimento, non contestato, giustifica la condanna alle spese di causa.
Il Fatto
La ricorrente agisce in ottemperanza alla sentenza del TAR Lombardia n. 2544/2024 del 03.10.2024, che aveva accolto il ricorso avverso la procedura di selezione indetta con d.r. n. 84/23 del 23.06.2023 per la nomina a professoressa di seconda fascia in Psicologia Dinamica presso l’Università E-Campus. Chiede l’accertamento del diritto ad essere dichiarata vincitrice e ad essere nominata.
La nuova Commissione, nominata in ottemperanza, rassegna le dimissioni dichiarando di non poter assolvere ai propri compiti in quanto vincolata a una mera procedura di riconteggio. L’Università deposita copia del ricorso in appello avverso la sentenza di primo grado, senza presentare istanza cautelare. Il ricorso è trattenuto in decisione alla camera di consiglio del 27 maggio 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il ricorso è fondato. La sentenza da eseguire aveva accolto tre motivi, disponendo la rivalutazione dei titoli dei candidati nei sensi e nei limiti indicati, con obbligo per l’Università di nominare una nuova Commissione in diversa composizione ai sensi dell’art. 34, lett. e), cod. proc. amm.
Il giudice dell’ottemperanza ricostruisce i criteri puntuali contenuti nel dictum: il riconteggio dei sei insegnamenti svolti dalla ricorrente, con punteggio complessivo non inferiore a sei punti; l’azzeramento del punteggio del controinteressato per le competenze linguistiche; la riassegnazione del punteggio per le competenze linguistiche alla ricorrente; la rivalutazione delle pubblicazioni con attribuzione di ulteriori 2,5 punti e punteggio complessivo pari a 33,5 in luogo di 31,5.
La sentenza, pur appellata dinanzi al Consiglio di Stato, è esecutiva, non essendo stata richiesta domanda di sospensione cautelare. Essa contiene criteri puntuali al fine di attribuire alla ricorrente l’utilità effettiva conseguita con il ricorso.
A fronte della manifesta dichiarazione di non voler ottemperare, il Collegio ritiene di poter procedere direttamente alla nomina di un commissario ad acta, nella persona del Rettore dell’Università E-Campus, che dovrà eseguire la sentenza ricalcolando il punteggio dei titoli. Viene assegnato un termine di centoventi giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione.
Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento, l’Università è condannata al pagamento delle spese di causa, liquidate in € 1.000,00 oltre oneri di legge e refusione del contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.