Il limite del 20% alle riserve negli appalti pubblici non preclude l’azione risarcitoria per inadempimento doloso o gravemente colposo (Cass. civ. Sez. 1 n. 19969 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità ex art. 366 c.p.c., il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a sollecitare genericamente la corretta interpretazione di una norma, senza dimostrare in modo puntuale in che modo la sentenza impugnata se ne sia discostata. È parimenti inammissibile il motivo che prospetti esclusivamente una questione di legittimità costituzionale, essendo tale facoltà riservata al giudice. Il limite del 20% dell’importo contrattuale per le riserve, di cui all’art. 240-bis, comma 1, D.Lgs. n. 163/2006, non preclude, oltre tale soglia, le azioni risolutorie e quelle correlate, né l’azione di risarcimento del danno per inadempimento doloso o gravemente colposo della stazione appaltante, purché la relativa pretesa sia stata iscritta a riserva. Il ricorso incidentale tardivo proposto oltre il termine di cui all’art. 334 c.p.c. è inefficace.
Il Fatto
Una società appaltatrice, in proprio e quale mandataria di un’ATI, aveva convenuto in giudizio la stazione appaltante per il pagamento di maggiori costi e delle riserve iscritte nel registro di contabilità, per un importo complessivo superiore a 1,6 milioni di euro. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo intervenuta una rinuncia alle riserve per effetto della mancata conferma nel conto finale. La Corte d’appello, riformando la sentenza, aveva riconosciuto il credito ma lo aveva ridotto al limite del 20% dell’importo contrattuale, pari a 477.451,96 euro, ai sensi dell’art. 240-bis, D.Lgs. n. 163/2006.
Avverso tale decisione la società appaltatrice ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la violazione dell’art. 240-bis e sollevando questione di legittimità costituzionale della norma. La stazione appaltante ha resistito con controricorso e ricorso incidentale. La società mandante dell’ATI è rimasta intimata.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato in via prioritaria il secondo motivo del ricorso principale, volto a censurare la sentenza per mancata rimessione alla Corte costituzionale dell’art. 240-bis, D.Lgs. n. 163/2006. Sul punto, la Corte ha richiamato il principio per cui è inammissibile il motivo diretto unicamente a prospettare una questione di legittimità costituzionale, non potendo configurarsi un vizio del provvedimento idoneo a determinarne l’annullamento, essendo la relativa facoltà riservata al potere decisorio del giudice.
La Corte ha poi osservato che, nel caso di specie, la questione di costituzionalità era già stata dichiarata non fondata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 109/2021. Tale pronuncia ha escluso il contrasto con gli artt. 3, 24, 41 e 97 Cost., a condizione che la disposizione sia interpretata nel senso che il limite del 20% dell’importo contrattuale non preclude, oltre tale soglia, le azioni risolutorie e quelle correlate, né l’azione di risarcimento del danno per inadempimento doloso o gravemente colposo della stazione appaltante, sempre che la pretesa sia stata iscritta a riserva.
Con riguardo al primo motivo, la Corte ne ha rilevato il carattere generico, non avendo la ricorrente dimostrato in modo puntuale che la decisione impugnata avesse fatto inadeguato governo dell’art. 240-bis, applicando il limite legale anche a domande che la Consulta ha ritenuto sottratte al tetto del 20%. Il motivo, nel sollecitare genericamente l’individuazione della corretta interpretazione della norma, non ha assolto all’onere di specificità imposto dall’art. 366 c.p.c., non potendosi demandare alla Corte un’attività di ricerca esplorativa.
Dichiarato inammissibile il ricorso principale, la Corte ha conseguentemente dichiarato l’inefficacia ex art. 334 c.p.c. del ricorso incidentale, proposto oltre il termine di impugnazione. La soccombenza è stata addebitata alla sola ricorrente principale, che è stata condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 15.200,00, oltre accessori. La Corte ha infine dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato, limitatamente al ricorso principale.
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Nota della Redazione
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