Annullato il divieto di detenzione armi per deficit istruttorio sulla partecipazione alla battuta di caccia (TAR Molise n. 289 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il Prefetto vieta in via definitiva la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 TULPS è legittimo anche in presenza di fatti non costituenti reato, purché la valutazione prognostica di inaffidabilità del soggetto all’uso delle armi risulti assistita da un adeguato apparato motivazionale e istruttorio. Il sindacato del giudice amministrativo, pur limitato ai profili di illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti, deve essere esercitato pienamente laddove l’Amministrazione non si sia fatta carico di valutare la specifica posizione dell’interessato, valorizzando elementi oggettivi — come la sua presenza in luogo diverso al momento del fatto — che ne denotano l’estraneità alla vicenda posta a fondamento del diniego.
Il Fatto
Il Prefetto della Provincia di Isernia adottava nei confronti del ricorrente il divieto, dapprima cautelare e poi definitivo, di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, ritenendolo coinvolto in una irregolare battuta di caccia al cinghiale svoltasi in un’area protetta e in periodo non consentito, nel corso della quale un cacciatore era rimasto ferito. Il provvedimento si basava su una relazione del Comando provinciale dei Carabinieri, che contestava all’interessato la partecipazione alla battuta e una condotta non collaborativa nel corso delle indagini.
Il ricorrente impugnava i provvedimenti, deducendo la propria estraneità alla battuta di caccia, documentata da una perizia informatica di geolocalizzazione che lo collocava, al momento del ferimento, presso un ambulatorio veterinario, dove si era recato per accompagnare un cane ferito.
La Motivazione della Corte
Il TAR, in via preliminare, disponeva l’estromissione dal giudizio del Ministero della Difesa per difetto di legittimazione passiva e rigettava l’istanza istruttoria, ritenendo gli atti acquisiti sufficienti per la decisione.
Richiamato il costante orientamento in materia di revoca delle licenze di porto d’armi, il Collegio ha ricordato che l’autorizzazione alla detenzione e al porto di armi postula che il beneficiario osservi una condotta di vita improntata al rispetto delle norme penali e delle regole di civile convivenza. La valutazione demandata all’Amministrazione ha natura ampiamente discrezionale e si sostanzia in un giudizio prognostico circa il pericolo di abuso delle armi, che può essere fondato anche su fatti isolati ma significativi.
Tale giudizio, pur sindacabile solo per illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti, richiede pur sempre un’istruttoria completa e un’apparato motivazionale adeguato. Nel caso di specie, il provvedimento impugnato non risultava sorretto da tali presupposti.
Il Collegio ha osservato che, dalla stessa ricostruzione operata dalle Forze dell’ordine e dalla difesa erariale, emergeva che il ricorrente, chiamato via radio dallo zio, era intervenuto dall’esterno e successivamente rispetto all’inizio della battuta, solo per prelevare un cane ferito e condurlo dal veterinario. Al momento del ferimento del cacciatore, inoltre, l’interessato si trovava presso la clinica veterinaria, come confermato dalla relazione di geolocalizzazione prodotta in giudizio.
Tali circostanze, ha concluso il Tribunale, denotano l’estraneità del ricorrente alla battuta di caccia e risultano in contraddizione con l’addebito mosso dall’Amministrazione. Quanto alla condotta successiva all’incidente, l’aver fatto ritorno sul luogo solo dopo che il ferito era già stato preso in carico dagli altri cacciatori rendeva ragionevole la mancata interferenza nei soccorsi. Il giudizio di inaffidabilità è stato pertanto ritenuto illogico e abnorme, per non essersi l’Amministrazione fatta carico della specifica posizione dell’interessato. Il ricorso è stato accolto e i provvedimenti impugnati annullati, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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