Parere sullo schema di regolamento per il rinnovo dell’ACN del personale sanitario non medico (Cons. Stato n. 1285/2026 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il parere consultivo del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento ministeriale che rende esecutivo un accordo collettivo nazionale deve essere reso nei termini previsti per la conclusione del procedimento amministrativo, in applicazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990, al fine di garantire la concentrazione dell’azione amministrativa e la conoscibilità dei termini di adozione del provvedimento. La stipulazione di un accordo collettivo nazionale ampiamente successiva alla scadenza del periodo di validità dell’accordo precedente determina effetti retroattivi che rendono intempestiva la proposizione di osservazioni sul contenuto negoziale, salvo che emergano profili di illegittimità. L’esenzione dall’analisi di impatto della regolamentazione è giustificata dalla limitata entità delle risorse finanziarie coinvolte e dall’esiguo numero dei destinatari dell’intervento.
Il Fatto
Il Ministero della salute ha trasmesso al Consiglio di Stato, con nota del 26 giugno 2026, lo schema di decreto ministeriale volto a rendere esecutivo l’Accordo collettivo nazionale sottoscritto in data 12 febbraio 2025 con le organizzazioni sindacali rappresentative, per la disciplina dei rapporti convenzionali con il personale sanitario non medico operante negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero per l’assistenza al personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile. L’accordo, che sostituisce il precedente reso esecutivo con il D.M. 27 luglio 2021, n. 159, riguarda il triennio 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2021 ed è stato adottato ai sensi dell’art. 18, comma 7, del d.lgs. n. 502/1992.
Lo schema di decreto si compone di un solo articolo: il comma 1 rende esecutivo l’accordo allegato; il comma 2 individua la copertura finanziaria sugli stanziamenti del capitolo 2422 dello stato di previsione del Ministero; il comma 3 esclude compensi per i membri della commissione paritetica. Il Ministero ha dichiarato l’esenzione dall’AIR ai sensi dell’art. 7, comma 1, del d.P.C.M. n. 169/2017, in considerazione del limitato impatto dell’intervento, destinato a 114 unità di personale, con oneri complessivi per il triennio pari a euro 219.276,91.
La Motivazione della Corte
La Sezione consultiva per gli atti normativi osserva che lo schema di decreto produce effetti retroattivi, giuridici ed economici, su rapporti risalenti a un periodo ampiamente trascorso: l’accordo è stato sottoscritto oltre tre anni dopo la scadenza del precedente e il parere è stato richiesto oltre sedici mesi dopo la sottoscrizione, senza che l’Amministrazione abbia fornito alcuna motivazione del ritardo. Il Collegio richiama i principi di cui all’art. 2 della legge n. 241/1990 e la giurisprudenza amministrativa in materia di termini del procedimento, rilevando che la mancata tempestività pregiudica la funzione di controllo del parere stesso, che nel caso di specie risulta intempestivo.
La Sezione evidenzia che il regolamento si limita a rendere esecutivo un accordo già sottoscritto e non modificabile in questa sede, salvo che emergano profili di illegittimità, che nel provvedimento in esame non si rinvengono. Sotto il profilo finanziario, il Collegio esclude ogni dubbio sulla compatibilità dello schema, atteso il nulla osta della Ragioneria generale dello Stato e la correttezza della dichiarazione di esenzione dall’AIR, supportata da elementi oggettivi quali l’esiguo numero di destinatari e la limitata entità delle risorse.
In esito alle verifiche, la Sezione esprime parere favorevole nei sensi di cui in motivazione, formulando osservazioni di drafting relative al preambolo e all’allegato del decreto, e richiama l’Amministrazione a riallineare per il futuro i tempi della contrattazione con i trienni di riferimento, affinché gli accordi possano entrare in vigore prima dell’inizio del periodo di validità.
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