Requisiti dei mezzi di trasporto e ammissione alla gara di trasporto sanitario (TAR Marche n. 1 del 02.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle gare per l’affidamento di servizi di trasporto non prevalentemente sanitario, il possesso di mezzi dotati dei requisiti strutturali e tecnologici previsti dalla normativa regionale per l’autorizzazione e l’accreditamento costituisce requisito di partecipazione, e non semplice requisito di esecuzione. Ove la lex specialis richiami il possesso dei mezzi accreditati come condizione di ammissione e li assuma a oggetto di valutazione dell’offerta tecnica, tale requisito deve sussistere al momento della presentazione della domanda. Non è configurabile l’accreditamento di mezzi ancora da immatricolare, poiché il riscontro dei requisiti tecnici fissati dalla normativa regionale ne è precondizione. L’esclusione è pertanto legittima quando la disponibilità dei mezzi non sia dimostrata alla data di presentazione dell’offerta.

Il Fatto

La ricorrente, organizzazione di volontariato attiva nel soccorso, ha partecipato al Lotto 1 di una procedura aperta bandita da una azienda sanitaria territoriale per l’affidamento del servizio di trasporti non prevalentemente sanitari, con valore a base d’asta superiore a quattro milioni di euro. La commissione di gara, nella seduta del 10 giugno 2025, ha rilevato il mancato possesso di uno dei requisiti minimi richiesti dal capitolato speciale, ossia la disponibilità di almeno cinque mezzi con capienza di almeno quattro posti per disabili, accreditati secondo la delibera regionale.

La stazione appaltante ha quindi disposto l’esclusione con provvedimento del 20 giugno 2025. La ricorrente ha impugnato l’esclusione, il verbale di gara e la successiva determina dirigenziale che ha approvato i verbali e disposto la non aggiudicazione e la riedizione della gara per il Lotto 1, deducendo la natura esecutiva, e non partecipativa, del requisito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato congiuntamente i primi tre motivi, tutti imperniati sull’afferenza delle caratteristiche tecniche dei mezzi alla fase esecutiva e non a quella di ammissione. Secondo il Tribunale, le clausole della lex specialis non possono essere lette nel senso che i veicoli conformi ai criteri di accreditamento dovessero essere posseduti solo al momento dell’aggiudicazione o della stipula contrattuale.

Una simile interpretazione contrasterebbe con quanto richiesto in ordine all’autorizzazione e accreditamento regionale, che l’art. 6.1, lett. b), del Disciplinare di gara pone espressamente tra i requisiti di idoneità professionale, con rinvio alla normativa regionale in materia di trasporto sanitario. La delibera regionale richiamata fissa proprio i requisiti tecnici dei mezzi necessari per ottenere l’accreditamento.

Ne deriva che non poteva esservi accreditamento di mezzi ancora da immatricolare, perché il riscontro dei requisiti tecnici previsti dalla normativa regionale, compresa l’omologazione della motorizzazione civile, ne è precondizione. Il Tribunale ha inoltre osservato che i mezzi dovevano essere nella disponibilità del partecipante, essendo oggetto di valutazione ai fini dell’attribuzione del punteggio.

Quanto al caso concreto, alla data di presentazione dell’offerta, fissata al 7 aprile 2025, l’ordine di acquisto dei mezzi era del 4 aprile 2025 e prevedeva la consegna entro trenta giorni. Alla data della domanda i mezzi non erano stati né consegnati né pagati, non vi era stata la trascrizione al pubblico registro automobilistico e non era avvenuto il passaggio di proprietà. Essi, pertanto, non erano nella disponibilità materiale né giuridica della ricorrente e non potevano dirsi in immatricolazione.

Il Collegio ha poi respinto il quarto motivo, escludendo l’ambiguità delle clausole sui mezzi, in ragione della peculiarità del servizio, destinato a pazienti con gravi limitazioni motorie e a casi particolarmente complessi. Sono state infine disattese le censure derivate avverso la determina che ha disposto la non aggiudicazione e la riedizione della gara. Il ricorso è stato respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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