Piano cave e PTRAM coordinamento piani e consumo suolo (TAR Lombardia n. 699 del 21.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il piano cave è atto amministrativo a contenuto plurimo, scindibile in tanti provvedimenti quanti sono gli ambiti territoriali estrattivi considerati, ciascuno dotato di autonoma esistenza e disciplina. Il piano territoriale regionale d’area, pur non vincolante nei confronti della pianificazione settoriale sottordinata, individua obiettivi di coordinamento che l’amministrazione è tenuta a considerare nella formazione del piano cave. Le scelte di pianificazione estrattiva costituiscono espressione di amplissima discrezionalità, sindacabili in sede di legittimità solo per illogicità, irragionevolezza o insufficienza della motivazione. Non sussiste un’aspettativa giuridicamente tutelata dell’operatore al riconoscimento dei volumi richiesti, né all’esaurimento dell’ambito estrattivo.
Il Fatto
La società ricorrente opera nel settore dello sfruttamento di cave di sabbia e ghiaia ed è titolare, nel territorio di un comune interessato dal piano, di giacimenti ricompresi in più ambiti territoriali estrattivi. Nel procedimento di redazione del nuovo piano cave provinciale essa ha presentato osservazioni e richieste di ampliamento e di incremento volumetrico con riguardo a uno degli ambiti di proprio interesse.
Le richieste sono state respinte in sede provinciale e solo parzialmente accolte in sede regionale, che ha disposto un ampliamento contenuto. Approvato il piano dal Consiglio regionale, la società ha proposto ricorso straordinario innanzi al Presidente della Repubblica; a seguito di opposizione, la causa è stata trasposta in sede giurisdizionale davanti al TAR Lombardia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto le eccezioni di rito. Quanto alla dedotta inammissibilità per invasione del merito, il giudice osserva che la ricorrente ha censurato il piano facendo valere vizi di eccesso di potere — contraddittorietà, illogicità, travisamento e difetto di istruttoria — che rientrano nel sindacato di legittimità. Quanto alla violazione del principio di alternatività rispetto al ricorso straordinario, il TAR ricorda che il piano cave è atto plurimo, scindibile per ambiti: il ricorso giurisdizionale relativo a un diverso ambito non preclude l’impugnazione straordinaria concernente l’ambito in esame.
Nel merito, il Collegio affronta il rapporto tra piano cave e piano territoriale regionale d’area. Richiamata la legge regionale n. 12/2005, che configura il governo del territorio come pluralità di piani coordinati e coerenti, e la legge regionale n. 14/1998, che attribuisce al piano cave il valore di piano territoriale regionale di settore, il TAR chiarisce che il piano d’area non è vincolante per la pianificazione sottordinata, ma ciò non esclude la necessità di un coordinamento tra i piani. Non si pone un problema di antinomia né trovano applicazione i criteri cronologico e di specialità invocati dalla ricorrente.
La decisione di contenere l’ampliamento non è irragionevole. L’ambito in questione ricade tra gli elementi di secondo livello della Rete Ecologica Regionale, rispetto ai quali il piano d’area persegue l’obiettivo di valorizzazione e potenziamento. La scelta costituisce esito del bilanciamento tra esigenze economiche e tutela ambientale e paesaggistica. Irrilevante è il parere favorevole dell’autorità aeroportuale, che attiene solo alla sicurezza della navigazione e non esaurisce le valutazioni ambientali demandate alla pianificazione.
Infondate sono anche le censure sul travisamento della qualificazione dell’area, sull’asserito contrasto con gli esiti della VAS — che anzi ha elevato a “elevata” l’interferenza per l’ambito — e sulla disparità di trattamento rispetto ad altro ambito, non essendo dimostrata l’assoluta identità delle situazioni poste a confronto.
Quanto ai volumi, il TAR ribadisce che non esiste un’aspettativa tutelata al riconoscimento dei quantitativi richiesti. La determinazione dei volumi discende dai fabbisogni complessivi e da un ragionevole bilanciamento che contempera valorizzazione dei giacimenti, limitazione del consumo di suolo e tutela ambientale. Il contenimento delle possibilità estrattive consente lo sfruttamento in futuri piani. Il ricorso è respinto con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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