Ottemperanza carta docente ordine al MIM nomina commissario ad acta (TAR Campania n. 5098 del 07.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La parte ricorrente è legittimata a proporre ricorso per l’ottemperanza limitatamente alle statuizioni di cui è destinataria, non anche per le statuizioni sulle spese di lite liquidate con attribuzione al difensore antistatario, il quale è titolare di un autonomo titolo di credito, distinto rispetto alla posizione del proprio assistito. Nel giudizio di ottemperanza, qualora l’Amministrazione non abbia dato prova di aver adempiuto, il giudice amministrativo assegna un termine per l’integrale esecuzione del giudicato e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina il Commissario ad acta. Ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., la penalità di mora può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo.
Il Fatto
La ricorrente, docente di ruolo, aveva ottenuto dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Torre Annunziata una sentenza che dichiarava il suo diritto a usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione di un buono elettronico di euro 500,00 per ciascuna annualità, oltre alla refusione delle spese di lite con attribuzione al difensore antistatario. Rimasta inadempiente l’Amministrazione, la docente proponeva ricorso per l’ottemperanza, chiedendo l’assegnazione di un termine per l’esecuzione della sentenza, la fissazione della penalità di mora e la nomina di un Commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR Campania ha ritenuto il ricorso fondato, accertando la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm. Il giudicato era attestato da apposita certificazione di cancelleria ed era inutilmente decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997. L’Amministrazione non aveva fornito prova di aver adempiuto. Il Collegio ha pertanto ordinato al Ministero di provvedere alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
La pronuncia ha escluso dall’ordine di esecuzione la statuizione relativa alle spese di lite, poiché la ricorrente non aveva proposto il ricorso anche nella qualità di difensore antistatario: quest’ultimo, essendo titolare di un credito autonomo, avrebbe dovuto attivarsi autonomamente per la sua soddisfazione. Sul punto, il TAR ha richiamato la giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo cui l’antistatario è l’unico legittimato a far valere il proprio diritto alle spese attribuitegli.
Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il Collegio ha nominato sin d’ora il Prefetto di Roma, con facoltà di delega, stabilendo che lo stesso avrebbe dovuto provvedere entro sessanta giorni dalla comunicazione della perdurante inerzia. Il compenso per l’eventuale funzione commissariale, determinato in euro 500,00, è stato posto a carico del Ministero. Il Collegio ha infine accolto la richiesta di applicazione della penalità di mora, ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., liquidandola in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, dalla comunicazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfo o alla scadenza del termine concesso per adempiere.
Nota della Redazione
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