Esame di avvocato: è sufficiente il voto numerico a motivare il giudizio della prova scritta (TAR Marche n. 173/2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio concernente l’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense, il voto numerico attribuito alla prova scritta è sufficiente a esprimere la valutazione della commissione, senza che sia necessario corredare il giudizio con una motivazione analitica. L’eventuale insufficienza del punteggio, quale risulta dai verbali di correzione, giustifica la mancata ammissione alla prova orale, non ravvisandosi profili di illegittimità a un sommario esame.
Il Fatto
Un candidato all’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense per la sessione 2025 impugnava dinanzi al TAR Marche il provvedimento di non ammissione alla prova orale, comunicato con nota del 4 aprile 2026, a seguito dell’attribuzione del voto di 14/30 alla prova scritta contenuta nella busta n. 153. Il ricorrente, costituitosi per l’annullamento del provvedimento e degli atti connessi, chiedeva la sospensione cautelare degli effetti delle determinazioni impugnate, deducendo vizi motivazionali e l’illegittimità del giudizio negativo espresso dalla Commissione esaminatrice.
Si costituivano in giudizio il Ministero della Giustizia e le Corti d’Appello di Ancona e Messina, resistendo all’istanza cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, valutata l’istanza cautelare ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., ha ritenuto insussistenti i presupposti per l’accoglimento della domanda di sospensione, confermando l’orientamento già espresso in precedenza sulla sufficienza del voto numerico quale espressione della valutazione della prova scritta. La motivazione del giudizio negativo, secondo il Collegio, non richiede una enunciazione analitica delle ragioni della insufficienza, essendo il punteggio numerico idoneo a rappresentare l’esito della correzione.
A sostegno di tale conclusione il TAR ha richiamato un proprio precedente, il TAR Marche 623/2025, nonché, più di recente, il TAR Sicilia Catania 1907/2026, i quali hanno affermato il medesimo principio.
Quanto alle residue censure formulate dal ricorrente, il Collegio le ha ritenute, a un sommario esame proprio della fase cautelare, non meritevoli di favorevole considerazione.
Conseguentemente l’istanza cautelare è stata respinta, con compensazione delle spese della fase cautelare. Al rigetto consegue il permanere dell’efficacia del provvedimento impugnato e la mancata ammissione del candidato alla prova orale.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.