Ottemperanza per carta docente riconosciuta dal giudice del lavoro (TAR Lazio n. 5977 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza ha lo scopo di far conseguire al ricorrente vittorioso gli effetti favorevoli della pronuncia giurisdizionale illegittimamente negati dall’amministrazione con un comportamento omissivo. L’amministrazione è sempre tenuta a eseguire il giudicato e non può sottrarsi a tale obbligo per ragioni di ordine pubblico, opportunità amministrativa o difficoltà economico-finanziarie, non avendo alcuna discrezionalità sull’an e sul quando, ma al più una limitata discrezionalità sul quomodo. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 senza che l’amministrazione abbia provveduto, l’inerzia integra gli estremi della inottemperanza, con conseguente accoglimento della domanda di esecuzione.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma – Sezione Lavoro e Previdenza la declaratoria del diritto all’accredito sulla carta docente dell’importo di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, per complessivi euro 1.000,00. Nonostante il passaggio in giudicato della sentenza e la rituale notificazione, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alle statuizioni.

La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a., chiedendo la condanna dell’amministrazione a eseguire il giudicato, la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia e l’applicazione delle penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con formula di stile.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile, essendo stato ritualmente notificato e vertendo su un provvedimento giurisdizionale definitivo, e ha affermato la propria competenza territoriale ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a.

Nel merito, il Collegio ha rilevato che, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l’avvio dell’esecuzione, l’amministrazione non aveva eccepito l’avvenuto adempimento né fornito giustificazioni per l’inerzia. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, la sentenza ha precisato che l’oggetto del giudizio di ottemperanza consiste nella verifica della corretta attuazione del giudicato e che l’amministrazione non può sottrarsi all’obbligo di eseguirlo, essendo il comportamento omissivo privo di qualsiasi giustificazione.

Alla luce della mancata esecuzione della sentenza passata in giudicato, il TAR ha accolto il ricorso, ordinando al Ministero di dare esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa. Per l’ipotesi di ulteriore inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato sin da ora il commissario ad acta nella persona del Direttore generale preposto alla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, con facoltà di delega e senza compenso.

Il Collegio ha invece rigettato la domanda di condanna al pagamento delle astreintes, ritenendo non sussistenti allo stato i presupposti, con possibilità di provvedervi in caso di perdurante inottemperanza su richiesta della parte. Ha infine disposto l’invio di copia della sentenza alla Procura Regionale del Lazio della Corte dei Conti e all’Organismo Indipendente di Valutazione del Ministero, considerata la persistente inerzia dell’amministrazione nel corrispondere il bonus docente, e ha condannato l’amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 800,00 in considerazione della serialità della controversia, da distrarsi in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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