Esecuzione del giudicato Carta docente con commissario ad acta (TAR Lazio n. 5980 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza ha lo scopo di far conseguire al ricorrente vittorioso gli effetti favorevoli della pronuncia giurisdizionale illegittimamente negati dall’amministrazione con un comportamento omissivo. L’amministrazione è sempre tenuta ad eseguire il giudicato e non può sottrarsi per ragioni di ordine pubblico, opportunità amministrativa o difficoltà pratica, non avendo alcuna discrezionalità sull’an e sul quando, ma al più una limitata discrezionalità sul quomodo. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 senza che l’amministrazione abbia adempiuto, l’inerzia integra gli estremi della inottemperanza, legittimando l’accoglimento del ricorso ex art. 114 cod. proc. amm. In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare sin da ora un commissario ad acta che provveda in sostituzione dell’amministrazione inadempiente.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Tivoli una sentenza che ne accertava il diritto a usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, con assegnazione della medesima e condanna al pagamento delle somme dovute. A fronte della mancata esecuzione del titolo da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza ex artt. 112 e ss. cod. proc. amm., chiedendo la condanna dell’amministrazione a dare esecuzione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento di una somma per ogni violazione o ritardo nell’esecuzione.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha preliminarmente dichiarato ammissibile il ricorso, in quanto ritualmente notificato al Ministero dell’Istruzione e del Merito e stante la definitività del provvedimento giurisdizionale di cui è chiesta l’esecuzione, confermando la propria competenza territoriale ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm.

Nel merito, il Collegio ha ritenuto fondata la domanda, rilevando che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l’avvio dell’esecuzione e che l’amministrazione, costituitasi con formula di stile, non aveva eccepito l’avvenuto adempimento né fornito alcuna giustificazione per l’inerzia serbata. Tale condotta, secondo il consolidato orientamento richiamato dal giudice, integra gli estremi della inottemperanza, non potendo l’amministrazione sottrarsi all’obbligo di conformarsi al dictum giudiziale invocando ragioni di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o di difficoltà pratica.

Conseguentemente, il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero di dare esatta esecuzione alla sentenza del Tribunale di Tivoli, passata in giudicato, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza, assicurando alla ricorrente il conseguimento dei diritti riconosciuti e il pagamento delle somme dovute.

Per l’ipotesi di ulteriore inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato sin da ora, su richiesta della ricorrente, quale commissario ad acta il Direttore generale dell’amministrazione resistente preposto alla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, con facoltà di delega e senza compenso, affinché provveda in sostituzione dell’amministrazione nel termine di 60 giorni dalla scadenza del termine concesso, previa verifica dell’eventuale adempimento tardivo.

Considerata la situazione di criticità dovuta all’inerzia persistente dell’amministrazione, che non adempie al pagamento del bonus docente né al giudicato, il Collegio ha infine disposto l’invio di copia della sentenza alla Procura Regionale del Lazio della Corte dei Conti e all’Organismo Indipendente di Valutazione del Ministero, condannando l’amministrazione alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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