Divieto uso stufa con scarico in canna fumaria altrui è legittimo (TAR Emilia-Romagna n. 424 del 15.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
È legittima l’ordinanza con cui il Comune, all’esito di un’istruttoria fondata sul parere tecnico dell’A.U.S.L., vieta l’utilizzo di un generatore di calore la cui tubazione metallica sia stata inserita all’interno di un condotto già predisposto per l’evacuazione dei fumi e vapori di cottura di altro impianto. Il provvedimento non è affetto da difetto di istruttoria quando l’autorità sanitaria, lungi dal recepire acriticamente la perizia di parte, muova da un dato oggettivo e incontestato, quale la presenza della tubazione lungo lo sviluppo del condotto comune. La qualificazione del manufatto come canna fumaria collettiva o come mero vano di passaggio è irrilevante, rilevando la duplice attitudine lesiva dell’opera: la parziale occlusione del condotto e il convogliamento nello stesso canale di fumi provenienti da apparecchi diversi. Non integra eccesso di potere la scelta di inibire l’accensione dell’impianto anziché ordinarne la rimozione, trattandosi di discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, che resta libera di adottare in seguito un autonomo provvedimento di rimozione.
Il Fatto
Il ricorrente, comproprietario di un’unità immobiliare in un condominio, ha installato una stufa a pellet utilizzando per lo scarico dei fumi una tubazione metallica inserita all’interno di un condotto esterno in mattoni culminante sul tetto. Il condotto era già predisposto per l’evacuazione dei fumi e vapori di cottura provenienti dalla cappa aspirante dell’unità immobiliare di altro condomino.
Quest’ultimo ha segnalato al Comune la pericolosità dell’impianto, allegando una perizia tecnica di parte. Il Comune ha chiesto un parere alla locale A.U.S.L. ed effettuato un sopralluogo, quindi con ordinanza del Dirigente ha ingiunto ai comproprietari l’immediato divieto di utilizzo del generatore termico. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento e gli atti connessi, deducendo difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e contraddittorietà della motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso infondato. Quanto al primo motivo, il TAR ha escluso il difetto di istruttoria osservando che l’A.U.S.L. non ha fatto proprie le valutazioni della perizia di parte, ma ha assunto come base un dato oggettivo emerso dalla videoispezione e incontestato: la presenza di una tubazione metallica in acciaio lungo tutto lo sviluppo verticale del condotto comune. Su tale premessa l’autorità sanitaria ha autonomamente inferito la sussistenza di uno stato di pericolo, per il rischio che non venga assicurata la corretta evacuazione dei fumi della cappa di cucina.
Il Comune, dal canto suo, ha aggiunto il rilievo del divieto di utilizzare canne fumarie collettive, e ciò anche nella forma del convogliamento nello stesso canale da fumo di più apparecchi, dovendo ogni apparecchio avere la propria canna fumaria collegata al comignolo. L’ordinanza risulta così motivata da due elementi sintomatici della pericolosità: la parziale ostruzione del condotto e il convogliamento di fumi di impianti diversi nello stesso canale.
Il TAR ha respinto la tesi della contraddittorietà tra le due motivazioni. Il provvedimento non si riferisce a una commistione fisica tra i fumi, circostanza che sarebbe incoerente con la portata occlusiva della tubazione, ma al passaggio di un condotto di scarico all’interno di un ulteriore condotto già dedicato allo scarico di altro impianto. Le due ragioni non si escludono a vicenda.
Quanto al preteso errore sui presupposti, il Collegio ha ritenuto irrilevante la qualificazione del manufatto in mattoni come canna fumaria collettiva o come mero vano di passaggio: ciò che conta è che il posizionamento del tubo metallico determina tanto una riduzione dello spazio per il deflusso dei fumi altrui, quanto il convogliamento nello stesso canale di scarichi di apparecchi diversi.
Il TAR ha infine giudicato non censurabile la scelta di inibire la sola accensione dell’impianto, anziché ordinare la rimozione della conduttura. Si tratta di valutazione discrezionale con cui l’Amministrazione ha privilegiato l’immediata cessazione della produzione di fumo, restando libera di ordinare in seguito la rimozione con autonomo provvedimento. Infondati anche i rilievi sulla disparità di trattamento, non essendo stata fornita prova dell’insostenibilità tecnica dell’impianto del controinteressato. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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