Ottemperanza carta docente: obbligo del Ministero e commissario ad acta (TAR Campania n. 4416 del 13.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’ottemperanza è strumento idoneo a conseguire l’esecuzione del giudicato che abbia accertato il diritto del docente di ruolo alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione. L’amministrazione, decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica della sentenza ex art. 14 del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, è gravata dell’onere di dimostrare l’avvenuto adempimento; in mancanza, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di provvedere e può nominare sin d’ora il commissario ad acta, fissando il relativo compenso, per il caso di ulteriore inottemperanza.

Il Fatto

La ricorrente, docente di ruolo, aveva ottenuto dal Tribunale di Napoli Nord la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, con emissione dei relativi buoni elettronici dell’importo di 500,00 euro per ciascuna annualità. La sentenza, confermata dalla Corte di Appello di Napoli, era passata in giudicato.

Rimasta inadempiente l’amministrazione, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Campania, chiedendo la declaratoria dell’obbligo del Ministero di provvedere e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il TAR Campania rileva la sussistenza della legittimazione passiva del Ministero e accerta la presenza di tutti i presupposti per l’accoglimento del ricorso. In primo luogo, la sentenza azionata è passata in giudicato, non essendo stata proposta impugnazione avverso la pronuncia confermativa della Corte di Appello di Napoli, come da attestazione in atti.

In secondo luogo, il Collegio verifica il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica della sentenza di cui all’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, condizione di procedibilità dell’azione di ottemperanza avverso le pubbliche amministrazioni.

Il Tribunale osserva, infine, che il Ministero non ha dimostrato, come sarebbe stato suo onere, di avere dato esecuzione agli obblighi derivanti dal giudicato. La mancata prova dell’adempimento determina l’accoglimento del ricorso, con la consequenziale declaratoria dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere all’assegnazione della Carta elettronica e all’emissione dei buoni per l’importo complessivo di 2.500,00 euro, oltre interessi legali, entro il termine di sessanta giorni.

Il Collegio accoglie altresì la richiesta di nomina sin d’ora del commissario ad acta nella persona del Prefetto di Roma, con facoltà di delega, che dovrà provvedere entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione dell’ulteriore inottemperanza, con compenso determinato in 1.000,00 euro a carico dell’amministrazione inadempiente. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in 800,00 euro, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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