Cessazione della materia del contendere per ottemperanza al giudicato sulla carta docente (TAR Lombardia n. 2310 dell’11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è diretta a ottenere l’esecuzione del giudicato e la sua proposizione è legittimata dalla mancata attuazione spontanea del comando giudiziale da parte dell’Amministrazione. L’adempimento sopravvenuto dell’obbligo di provvedere, intervenuto in corso di giudizio e integrante la piena soddisfazione della pretesa azionata, determina la cessazione della materia del contendere, non essendovi più alcuna utilità dalla decisione nel merito. La soccombenza virtuale dell’Amministrazione, che si sia adeguata solo dopo la notifica del ricorso, giustifica la condanna alle spese di lite, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Il Fatto

La vicenda trae origine dalla sentenza del Tribunale di Monza n. 744/2024, pubblicata il 16 ottobre 2024, con la quale il giudice ordinario aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare sulla “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, importi variabili, da euro 500,00 a euro 3.000,00, in favore di dieci docenti ricorrenti, oltre alla rifusione delle spese di lite. A fronte della mancata esecuzione spontanea del titolo giudiziale, i docenti proponevano ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, circoscrivendo la domanda al pagamento delle somme liquidate a titolo di carta docente, con esclusione delle spese di lite, distratte in favore del procuratore antistatario. Si costituiva in giudizio l’Amministrazione, contestando la fondatezza della pretesa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente rilevato che, nel corso del giudizio, il Ministero aveva documentato l’avvenuto accredito, in data 19 gennaio 2026, dei voucher nel borsellino elettronico di tutti i docenti ricorrenti, per gli importi determinati dalla sentenza da eseguire. Tale circostanza è stata valutata dal giudice amministrativo come sintomatica dell’integrale soddisfazione della pretesa azionata, con la conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.

La pronuncia si inserisce nel consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, nell’ambito del giudizio di ottemperanza, l’intervenuto adempimento dell’Amministrazione, successivo alla proposizione del ricorso, non impedisce al giudice di pronunciarsi sulle spese del giudizio stesso, atteso che la condotta processuale della parte resistente ha comunque reso necessario l’intervento giurisdizionale per conseguire l’esecuzione del giudicato. In tale prospettiva, il TAR ha valorizzato il dato cronologico dell’accreditamento dei voucher, avvenuto soltanto dopo l’instaurazione del giudizio, per affermare la responsabilità processuale dell’Amministrazione.

Sulla base di tali presupposti, la condanna alle spese è stata posta a carico del Ministero soccombente in senso virtuale, liquidandole in misura forfettaria di euro 500,00, oltre accessori di legge, con applicazione dei parametri vigenti in materia di giustizia amministrativa. Il Collegio ha disposto, infine, la distrazione delle spese in favore del difensore dei ricorrenti, dichiaratosi antistatario, e ha ordinato che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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