Obbligo di provvedere sulla proposta di project financing dopo interlocuzioni procedimentali stabili (TAR Lazio n. 10514 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito delle procedure di finanza di progetto, l’Amministrazione gode di ampia discrezionalità tecnico-amministrativa nella valutazione della rispondenza della proposta alle esigenze di interesse pubblico, con scelte incoercibili rispetto alle quali il privato non vanta alcuna pretesa tutelata. L’accantonamento del progetto nella fase preliminare costituisce eventualità fisiologica, rientrante nel rischio d’impresa. Tuttavia, qualora il proponente abbia ripetutamente adeguato la proposta alle richieste dell’Amministrazione, dando luogo a un confronto procedimentale stabile e significativo, sorge in capo all’Amministrazione stessa l’obbligo di definire espressamente il procedimento, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990, per i principi di doverosità, certezza dei tempi dell’azione amministrativa e tutela dell’affidamento. Il termine annuale per proporre ricorso avverso il silenzio non costituisce decadenza ma presunzione legale assoluta di persistenza dell’interesse ad agire.
Il Fatto
La società ricorrente aveva presentato al Comune una proposta di finanza di progetto ex art. 193 del d.lgs. n. 36/2023, all’esito di interlocuzioni su una precedente istanza. L’istanza era stata ripetutamente modificata in base alle richieste dell’Amministrazione. Avverso l’inerzia serbata sulla nuova proposta, l’operatore ha proposto ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere. Il Comune si è costituito eccependo l’inammissibilità del ricorso per insussistenza dell’obbligo, tardività e intervenuto arresto procedimentale.
La Motivazione della Corte
Il TAR disattende l’eccezione di tardività. Il ricorso è stato proposto entro un anno dalla presentazione dell’istanza. Il termine annuale ex art. 31, comma 2, c.p.a. non è un termine di decadenza ma una presunzione legale assoluta sulla persistenza dell’interesse ad agire, con salvezza della riproponibilità dell’istanza. La nuova proposta del 20/05/2025 dimostra il perdurante interesse dell’operatore.
Il Collegio richiama l’orientamento consolidato sul project financing: il proponente non può pretendere che l’Amministrazione dia corso alla procedura, trattandosi di manifestazione di discrezionalità amministrativa con ampie valutazioni sull’interesse pubblico. L’accantonamento del progetto è eventualità fisiologica, rientrante nel rischio d’impresa, senza alcuna pretesa tutelata né risarcibilità del danno precontrattuale.
Tuttavia, nella fattispecie connotata da protratta e articolata interlocuzione, sussiste l’obbligo del Comune di pronunciarsi espressamente. Il proponente ha adeguato ripetutamente la proposta alle richieste di correttivi, modifiche e rielaborazione dell’Amministrazione, determinando un confronto procedimentale stabile idoneo a ingenerare l’obbligo di definire il procedimento. Tale obbligo si radica nei principi di doverosità e certezza dei tempi dell’azione amministrativa, nell’affidamento del privato e nel canone costituzionale del buon andamento, ex art. 2 della legge n. 241/1990.
Il ricorso è accolto. Il TAR ordina al Comune di provvedere sull’istanza nel termine di 60 giorni e nomina sin d’ora il Commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento, gravando sull’Ente i relativi compensi. Le spese seguono la soccombenza.
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Nota della Redazione
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