Ottemperanza alla Carta Docente con commissario ad acta e penalità di mora (TAR Sicilia n. 872 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di un titolo esecutivo giudiziale passato in giudicato e dell’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, il ricorso per ottemperanza proposto ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. è fondato e va accolto. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. In caso di ulteriore inerzia, nomina quale commissario ad acta un dirigente della stessa amministrazione resistente, con facoltà di delega, senza compenso, rientrando il munus nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è commisurata agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione dell’ordine e fino all’effettivo soddisfo o alla scadenza del termine assegnato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ai minimi tariffari delle procedure esecutive mobiliari.
Il Fatto
I ricorrenti, docenti con incarichi a tempo determinato, avevano ottenuto dal Tribunale di Palermo, sezione lavoro, una sentenza che riconosceva il diritto alla Carta Docente per l’aggiornamento e la formazione, con condanna del Ministero all’emissione della carta e all’accredito degli importi maturati per ciascuna annualità di servizio.
Il titolo, notificato in forma esecutiva, era passato in giudicato senza che l’amministrazione vi desse esecuzione. I ricorrenti hanno quindi adito il TAR Sicilia con ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta e la penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm.: il passaggio in giudicato del titolo, attestato dalla certificazione in atti, e l’inutile decorso del termine di sessanta giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo stesso.
Accertata l’inerzia, il ricorso è stato accolto e l’amministrazione è stata ordnata a provvedere entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, per il puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, nel rispetto del dispositivo del titolo azionato.
Per l’ipotesi di decorso infruttuoso di tale termine, il Tribunale ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso. Il Collegio ha richiamato il principio per cui la disposizione dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, introdotta dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, richiamando sul punto la giurisprudenza amministrativa conforme.
Il Tribunale ha poi precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, richiamando il C.G.A.R.S. n. 138 del 2015. Ha inoltre imposto al commissario il deposito degli atti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con il modulo dedicato agli ausiliari del giudice.
Infine, è stata disposta la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione dell’ordine fino all’effettivo soddisfo o alla scadenza del termine, con onere della parte di attivarsi per l’insediamento del commissario. Le spese, liquidate in favore della parte ricorrente ai minimi tariffari delle procedure esecutive mobiliari, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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