Difetto di giurisdizione per il diniego di patente per insussistenza di requisiti morali (TAR Puglia n. 1164 del 07.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La controversia avente ad oggetto il diniego di rilascio della patente di guida per insussistenza dei requisiti morali, ai sensi dell’art. 120, comma 1, cod. strada, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. Il provvedimento prefettizio di rigetto non è espressione di discrezionalità amministrativa, ma si configura come atto interamente vincolato, sia nel presupposto che nel contenuto, con conseguente consistenza di diritto soggettivo della posizione del richiedente. A seguito della modifica introdotta dalla legge n. 177/2024, i requisiti di moralità si applicano anche a chi chiede il conseguimento di una nuova patente dopo la revoca, essendo parificate le due situazioni sotto tale profilo.
Il Fatto
Il ricorrente, già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale e destinatario della revoca della patente di guida, chiedeva il rilascio del nulla osta per il conseguimento di una nuova patente. Dopo l’annullamento giurisdizionale di un primo diniego, la Prefettura respingeva nuovamente l’istanza con provvedimento del 6 agosto 2025, rilevando l’insussistenza delle condizioni per l’accoglimento. La Motorizzazione Civile, a sua volta, non ammetteva il ricorrente alla prova pratica per il conseguimento della patente di categoria B.
Il ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza della sentenza di annullamento del primo diniego e, con motivi aggiunti, l’impugnazione del nuovo provvedimento negativo. Il Tribunale, con sentenza parziale, respingeva le domande di ottemperanza e, convertito il rito in ordinario, tratteneva la causa per la decisione sulla residua domanda di annullamento.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo la controversia devoluta all’autorità giudiziaria ordinaria. Il provvedimento prefettizio impugnato si fonda sul nuovo testo dell’art. 120, comma 3, cod. strada, come integrato dalla legge n. 177/2024, che ha aggiunto il capoverso secondo cui, ai fini del conseguimento della nuova patente, non devono sussistere le situazioni preclusive di cui al comma 1.
La modifica normativa, in vigore dal 10 dicembre 2024, applicabile alla fattispecie in quanto lo scrutinio di legittimità deve avvenire con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento dell’adozione del provvedimento, ha parificato la posizione di chi chiede la prima patente e di chi chiede una nuova patente dopo la revoca, estendendo a entrambi i requisiti di moralità di cui al comma 1 dell’art. 120 cod. strada.
Con riguardo al diniego fondato sull’insussistenza dei requisiti morali, il Collegio ha richiamato la giurisprudenza costante, ivi comprese le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui il provvedimento non è espressione di discrezionalità amministrativa ma atto interamente vincolato, con la conseguenza che la posizione giuridica del richiedente assume la consistenza di diritto soggettivo e la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
Il Tribunale ha pertanto dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione, disponendo la riassunzione del giudizio dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria nel termine perentorio di tre mesi ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., con compensazione integrale delle spese processuali.
Nota della Redazione
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