Ottemperanza al giudicato sull’assegnazione della Carta elettronica del docente (TAR Toscana n. 837 del 29.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di conformarsi al giudicato formatosi sul titolo esecutivo di altra giurisdizione. Il diritto all’assegnazione della Carta elettronica del docente, di cui all’art. 1, legge n. 107/2015, riconosciuto dal giudice del lavoro, costituisce giudicato azionabile ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.. Il ritardo dell’Amministrazione nella corresponsione delle somme giustifica la condanna alla penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta e decorrente dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza. La condanna alle spese contenuta nel titolo ottemperando esula dalla domanda di ottemperanza e non ne è oggetto.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, ha chiesto al TAR Toscana l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Pistoia n. 10 del 17.01.2024, resa dalla Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, condannando l’Amministrazione ad accreditare euro 2.000,00, oltre interessi o rivalutazione.

Il ricorrente ha domandato la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia e la condanna al pagamento delle astreintes ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., con spese distratte in favore del procuratore antistatario. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, ritualmente evocato, non si è costituito e la causa è stata posta in decisione alla camera di consiglio del 15 aprile 2026.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato l’ammissibilità del ricorso di ottemperanza. Dagli atti risulta che la sentenza ottemperanda, munita di attestazione di conformità ai sensi dell’art. 475 cod. proc. civ., è stata notificata al Ministero presso la sede reale in data 4 aprile 2024.

E’ inoltre decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. La sentenza è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale di Pistoia in data 16 gennaio 2025.

Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. Il Collegio ha ordinato al Ministero di conformarsi integralmente al giudicato, ove nelle more non vi abbia già provveduto, con esclusione della condanna alle spese di lite ivi disposta, in quanto esulante dalla domanda di ottemperanza. Il termine assegnato è di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore.

Quanto alla richiesta di penalità di mora, il Collegio ha ritenuto che il ritardo maturato dal Ministero nella corresponsione delle somme dovute giustifichi la condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.. La penalità decorre dal giorno della comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza ed è commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.

Il Collegio ha infine nominato sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, un commissario ad acta nell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega e ulteriore termine di sessanta giorni. Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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