Ordine di demolizione consolidato e inammissibilità del ricorso avverso la demolizione d’ufficio (TAR Lazio n. 6110 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di abusivismo edilizio, la mancata tempestiva impugnazione dell’ordine di demolizione, ovvero l’estinzione del giudizio proposto avverso il medesimo, rende inoppugnabile il provvedimento presupposto e determina il consolidamento della qualificazione dell’illecito edilizio in esso contenuta. Ne consegue che il successivo provvedimento di demolizione d’ufficio, adottato in esecuzione dell’ordine ormai definitivo, non può essere censurato con riguardo alla natura abusiva delle opere, dovendosi dichiarare inammissibile il ricorso proposto ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm. La contestazione relativa alla proprietà dell’area su cui insiste il manufatto abusivo avrebbe dovuto essere rivolta contro l’atto presupposto, non già contro l’atto consequenziale.
Il Fatto
La ricorrente impugnava la determinazione dirigenziale del 12 marzo 2024 con cui il Comune di Roma disponeva la demolizione d’ufficio di un manufatto abusivo, composto da due piani fuori terra, realizzato su suolo pubblico destinato a infrastrutture viarie, nonché la successiva comunicazione di avvio delle operazioni di demolizione. L’interessata deduceva di aver posseduto il terreno per quasi cinquant’anni e contestava il presupposto della proprietà pubblica dell’area. Nel 2003 il Comune aveva già intimato la rimozione dell’immobile; contro quell’ordine la ricorrente aveva proposto ricorso, ottenendo una misura cautelare, ma il giudizio si era concluso con decreto di estinzione per perenzione nel 2014.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha dichiarato il ricorso inammissibile, accogliendo l’eccezione preliminare formulata dall’amministrazione resistente. Il Collegio ha rilevato che l’unica censura dedotta avverso la demolizione d’ufficio concerneva l’assenza dei presupposti per l’emanazione della presupposta ingiunzione a demolire, stante l’asserita proprietà privata dell’area. Tale censura, tuttavia, avrebbe dovuto essere rivolta contro l’atto presupposto, ossia la determinazione dirigenziale del 2003, che era stata impugnata ma il cui giudizio si era estinto per perenzione.
Il Tribunale ha precisato che, in conseguenza dell’estinzione del giudizio, l’ordine di demolizione del 2003 aveva assunto piena definitività, con la conseguenza che nessuna censura poteva più essere sollevata avverso la qualificazione dell’illecito edilizio in esso contenuta. Il successivo provvedimento di demolizione d’ufficio costituiva atto consequenziale ed esecutivo dell’ordine ormai consolidato, la cui legittimità non poteva essere rivalutata in questa sede.
La sentenza richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in materia di abusivismo edilizio, la mancata impugnazione tempestiva dell’ordine di demolizione, o l’estinzione del giudizio promosso avverso lo stesso, rende inammissibile il ricorso contro il provvedimento successivo di demolizione d’ufficio, non potendo la natura abusiva delle opere essere contestata quando l’ordinanza presupposta è divenuta inoppugnabile.
Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di Roma Capitale, liquidate in 3.000,00 euro oltre accessori di legge.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.