Ottemperanza alla carta elettronica docente e commissario ad acta (TAR Calabria n. 624 del 24.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’amministrazione all’obbligo di esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario e ordina la piena esecuzione del titolo. L’obbligo di mettere a disposizione la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, costituisce un’obbligazione di dare a destinazione vincolata, non eludibile con il mero sostegno argomentativo. Decorso inutilmente il termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, il ricorso è fondato. Il termine per adempiere è di sessanta giorni e, in caso di persistente inottemperanza, si nomina sin d’ora il commissario ad acta, con spese a carico dell’amministrazione soccombente.
Il Fatto
Il Tribunale di Reggio Calabria, sez. Lavoro, con sentenza n. 895/2024, aveva accertato il diritto del ricorrente a usufruire del beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per le annualità indicate, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione l’importo di euro 500,00 per ciascun anno scolastico documentato, oltre interessi o rivalutazione.
La sentenza è stata notificata, è passata in giudicato e non è stata eseguita. Il ricorrente ha quindi agito davanti al giudice amministrativo per l’ottemperanza. Il Ministero intimato si è costituito con atto di mera forma, chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal titolo azionato, ne rileva il passaggio in giudicato e la rituale notificazione, e accerta la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
La documentazione versata e le difese comprovano che l’amministrazione non ha provveduto a dare esecuzione. L’inottemperanza è dunque dichiarata e il ricorso è accolto.
Il giudice ordina all’amministrazione, ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a., di dare piena e integrale esecuzione mediante la messa a disposizione dell’importo dovuto entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza.
Per il caso di inutile decorso del termine, viene nominato sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario, su istanza della parte che attesti il perdurante inadempimento, provvede entro i successivi sessanta giorni, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, e invia poi alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati.
Sul piano delle spese, il Collegio applica il criterio della soccombenza, liquidandole in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.