Flussi d’ingresso solo per stranieri residenti all’estero: revoca del nulla osta (TAR Lombardia n. 819 del 09.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il nulla osta al lavoro rilasciato nell’ambito dei flussi di ingresso presuppone che lo straniero sia residente all’estero al momento della presentazione dell’istanza. L’istituto, disciplinato dall’art. 22, comma 2, d.lgs. n. 286/1998, è volto a consentire l’inserimento lavorativo di un soggetto che si trovi fuori dal territorio nazionale e non a sanare la presenza irregolare di chi già vi si trovi. La presenza dello straniero in Italia alla data dell’istanza, priva di titolo di ingresso e non altrimenti giustificata, integra ragione ostativa al mantenimento del nulla osta e ne legittima la revoca. Il successivo diniego del permesso di soggiorno, fondato sulla revoca, si configura come atto vincolato, con la conseguenza che il difetto del preavviso di rigetto è sanato ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990.

Il Fatto

Il datore di lavoro presentava in data 27 marzo 2023, presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, istanza di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato in favore di un lavoratore straniero. Il nulla osta veniva rilasciato il 3 agosto 2023 e lo straniero faceva ingresso in Italia il 17 gennaio 2024; il 10 febbraio 2024, presso la Prefettura, datore e lavoratore sottoscrivevano il contratto di soggiorno e lo straniero presentava domanda di permesso di soggiorno.

Con nota del 7 febbraio 2025 il SUI notificava il preavviso di revoca del nulla osta, sulla base della comunicazione della Questura secondo cui, alla data dell’istanza del 2023, lo straniero era già presente in Italia con altro nominativo. Ritenute insufficienti le osservazioni dell’interessato, con provvedimento del 29 luglio 2025 la Prefettura disponeva la revoca. Lo straniero impugnava tale atto e, con motivi aggiunti, il successivo diniego del permesso di soggiorno del 19 settembre 2025. La domanda cautelare era respinta con ordinanza n. 456/25, confermata in appello dal Consiglio di Stato n. 4587/25, per difetto di fumus boni iuris.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il ricorso introduttivo muovendo dalla ricostruzione dei fatti risultante dalla documentazione in atti. Lo straniero aveva svolto attività lavorativa in Italia come collaboratore familiare dal 20 febbraio 2020 e nel medesimo anno era stata presentata in suo favore un’istanza di regolarizzazione, respinta con decreto del 19 settembre 2022. In quel procedimento era stata prodotta dal datore istante una comunicazione di ospitalità del 9 giugno 2021, priva di termine finale.

Da tale data non risultava alcuna prova che lo straniero avesse lasciato l’Italia, né prima del 27 marzo 2023 (presentazione dell’istanza di nulla osta) né prima del 7 luglio 2023 (timbro di uscita e arrivo in India sul passaporto). Sul documento mancavano attestazioni di uscita e di ingresso nel periodo tra il 9 giugno 2021 e il 7 luglio 2023, e il ricorrente non aveva fornito prova del rilascio di un visto turistico o di altri elementi idonei a suffragare la tesi della “breve visita al fratello”.

Su queste premesse il Tribunale ha ritenuto legittimo il provvedimento di revoca, adottato in applicazione dell’art. 22, comma 2, d.lgs. n. 286/1998, che richiede la presentazione dell’istanza da parte del datore che intende instaurare un rapporto di lavoro con uno straniero residente all’estero. Il Collegio ha richiamato il proprio precedente (sentenza n. 294 del 7.4.2025), secondo cui l’istituto dei flussi di ingresso è volto a consentire l’inserimento lavorativo di un soggetto residente all’estero e non a sanare la presenza irregolare sul territorio nazionale.

Dall’infondatezza del ricorso introduttivo è derivato il rigetto dei motivi aggiunti. Il diniego del permesso di soggiorno, a fronte della revoca del nulla osta, si pone come atto dovuto e strettamente vincolato; il mancato inoltro del preavviso di diniego risulta sanato ex art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990. Il ricorso è stato respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite liquidate in € 2.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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