L’ottemperanza della sentenza del giudice ordinario per la carta docente si fa davanti al TAR (TAR Basilicata n. 76 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza può essere proposta al giudice amministrativo per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, co. 2, lett. c), cod. proc. amm., passate in giudicato. L’inerzia dell’amministrazione, che non abbia provveduto al pagamento delle somme riconosciute dal titolo giurisdizionale, configura violazione dell’obbligo di conformarsi al giudicato. L’onere di provare l’avvenuto adempimento grava sul debitore. In caso di ulteriore inottemperanza, il giudice nomina un commissario ad acta, ponendo il relativo compenso a carico dell’amministrazione inadempiente.
Il Fatto
La ricorrente, docente del Ministero dell’Istruzione e del Merito, aveva ottenuto dal Tribunale Ordinario di Potenza, Sezione Lavoro, una sentenza di condanna dell’amministrazione al pagamento delle somme relative al beneficio economico per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della L. n. 107/2015.
Nonostante la sentenza fosse divenuta irrevocabile, il Ministero non aveva adempiuto. La docente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza ex art. 112, co. 2, lett. c), cod. proc. amm., chiedendo la fissazione di un termine per l’esecuzione e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR Basilicata ha verificato la sussistenza dei presupposti processuali, riscontrando il rispetto del termine di cui all’art. 114, co. 1, cod. proc. amm. e dell’art. 87, co. 2, lett. d), e 3 cod. proc. amm. Ha inoltre accertato l’infruttuoso decorso del termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, co. 1, del D.L. n. 669/1996.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. L’inerzia dell’amministrazione configura una palese violazione dell’obbligo di conformarsi alla decisione del giudice ordinario. Il Ministero non ha fornito la prova dell’avvenuto adempimento, onere che grava sul debitore, come chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione n. 12533/2001.
Il Tribunale ha pertanto dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta ed integrale esecuzione alla sentenza, provvedendo al pagamento delle somme spettanti alla ricorrente, detratto quanto eventualmente già corrisposto, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Roma o un funzionario delegato.
Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario. Il compenso per l’eventuale commissario è stato determinato in euro 300,00.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.