Liquidazione compenso patrocinio a spese dello Stato: l’art. 83, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002 non preclude la decisione sull’istanza tardiva (TAR Parma n. 387 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 83, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115/2002, nel prevedere che il decreto di pagamento dei compensi del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase, non introduce alcuna decadenza a carico del professionista che abbia depositato l’istanza dopo la definizione del giudizio. La norma ha finalità acceleratoria e non impedisce al giudice di deliberare sulla richiesta successivamente alla chiusura della fase processuale. Il giudice può provvedere sulla liquidazione anche prima della verifica di competenza dell’ufficio finanziario ai sensi dell’art. 127 del d.P.R. n. 115/2002, salva la revoca del beneficio in caso di accertata insussistenza dei presupposti di legge.
Il Fatto
Il ricorrente, ammesso provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato con decreto della competente Commissione, aveva impugnato il provvedimento della Prefettura di rigetto della domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno da “stagionale” a “lavoro subordinato”. Con sentenza della Sezione il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con conferma definitiva dell’ammissione al beneficio. Il difensore ha depositato l’istanza di liquidazione del compenso dopo la pubblicazione della sentenza, e la questione è stata rimessa alla camera di consiglio per la decisione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente verificato la propria competenza a decidere sull’istanza di liquidazione. Ha chiarito che l’art. 83, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115/2002 — che dispone l’emissione del decreto di pagamento contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase — non introduce alcuna decadenza a carico del professionista che abbia presentato l’istanza dopo la definizione del giudizio. Tale norma, secondo l’interpretazione accolta, persegue la finalità di raccomandare la celere definizione della procedura liquidatoria, ma non preclude al giudice di pronunciarsi sulla richiesta una volta che il giudizio si sia concluso.
La Sezione ha inoltre rilevato la sussistenza dei presupposti per la liquidazione: la sentenza che ha definito il giudizio ha confermato in via definitiva l’ammissione del ricorrente al beneficio, e il difensore risulta iscritto nello speciale elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato di cui agli artt. 80 e 81 del d.P.R. n. 115/2002.
Quanto alla verifica di competenza dell’ufficio finanziario sul beneficio, prevista dall’art. 127 del d.P.R. n. 115/2002, il Tribunale ha ritenuto che essa non costituisca un ostacolo all’adozione del decreto di pagamento, in assenza di previsioni che impongano una diversa scansione procedimentale, restando salva l’eventuale revoca in caso di accertata insussistenza dei presupposti.
Sulla base dei criteri di cui all’art. 82 del d.P.R. n. 115/2002 — valori medi delle tariffe professionali e impegno professionale — e del dimezzamento previsto dall’art. 130 del d.P.R. n. 115/2002, il compenso è stato liquidato in complessivi € 1.200,00 oltre I.V.A. e C.P.A., con conferma della decisione quanto alla natura della controversia e all’attività difensiva svolta.
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Nota della Redazione
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