Ottemperanza al giudicato sulla Carta elettronica del docente e commissario ad acta (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 625 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato, il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’Amministrazione che non abbia dato esecuzione alla sentenza con cui è stato riconosciuto il diritto del docente al beneficio della Carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015. Il ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è procedibile una volta decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, sempre che la sentenza sia stata ritualmente notificata. Accertata l’inottemperanza, il Collegio adotta le misure di cui all’art. 114 cod. proc. amm., assegna all’Amministrazione un termine per l’esecuzione e nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta. Non si fa luogo a astreinte qualora la procedura di ottemperanza predisposta assicuri una stringente e celere esecuzione.

Il Fatto

Il ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, ha ottenuto dal Tribunale di Udine, Sezione Lavoro, una sentenza che ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnargli la Carta elettronica del docente, con accredito del relativo importo annuo, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo.

Formatosi il giudicato, come da attestazione in atti, e decorso il termine senza che l’Amministrazione provvedesse, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza chiedendo l’esecuzione della sentenza, la condanna alle spese del giudizio e il pagamento di quanto di giustizia per ogni giorno di ulteriore inadempimento. Il Ministero, costituitosi, ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha innanzitutto verificato la procedibilità del ricorso. Sulla sentenza si è formato il giudicato e, dopo la rituale notifica della sentenza in copia attestata conforme all’originale, è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 prima della proposizione del ricorso.

Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. L’Amministrazione non ha ottemperato alle statuizioni del giudicato, non avendo versato le somme dovute per le annualità indicate mediante assegnazione della Carta elettronica del docente. La decisione si conforma a un precedente dello stesso T.A.R. n. 117 del 2024 e a numerosi ulteriori conformi, le cui motivazioni sono richiamate.

Il ricorso è stato pertanto accolto, con adozione delle conseguenti misure ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. È stato dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.

Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale preposto alla competente Direzione Generale. Il commissario assumerà le funzioni solo qualora investito dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione, e provvederà entro i successivi 60 giorni all’esecuzione dell’incarico. L’attività demandata rientra nei compiti istituzionali del commissario, sicché non è dovuto alcun compenso.

Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è stata condannata al pagamento delle spese, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori, e al rimborso del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis.1, d.P.R. n. 115/2002. Il Collegio non ha ritenuto di condannare l’Amministrazione al pagamento di ulteriori somme a titolo di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., attesa la stringente e celere procedura di ottemperanza disposta. Le spese e il rimborso del contributo unificato sono stati distratti a favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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