Accesso civico concorrenziale e reiterazione istanza (TAR Basilicata n. 543 del 05.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La reiterazione di un’istanza di accesso agli atti, il cui diniego tacito sia rimasto inoppugnato, non è preclusa quando sopravvenga un titolo giuridico nuovo, risultante da una pronuncia giurisdizionale, che (ri)attualizzi l’interesse alla conoscenza degli atti. Il concorrente in un procedimento amministrativo per il rilascio di una concessione vanta una posizione differenziata che lo legittima all’accesso ai documenti del progetto concorrente, finalizzato alla verifica della legittimità dell’ordine di priorità tra le domande. L’istanza di accesso non è esplorativa quando consenta all’amministrazione di individuare la pratica senza attività di rielaborazione.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di una domanda di concessione per derivazione d’acqua a scopo idroelettrico, ha chiesto alla Regione l’accesso agli atti relativi al progetto presentato dalla società concorrente, avente priorità cronologica. A seguito del diniego opposto dalla Regione, la società ha proposto ricorso, evidenziando l’esistenza di fatti nuovi, tra cui una sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche che aveva radicato la competenza in capo alla Regione stessa.

La Motivazione della Corte

Il TAR Basilicata ha accolto il ricorso, ritenendo che la società ricorrente vanti una posizione giuridicamente qualificata in quanto concorrente nella medesima procedura concessoria. Tale posizione legittima l’accesso ai documenti del progetto concorrente, in quanto correlata all’interesse concreto e attuale di verificare l’effettivo mantenimento della priorità cronologica e quindi la legittimità dell’iter autorizzatorio.

La Corte ha superato l’eccezione di inammissibilità per reiterazione. Ha stabilito che la sentenza n. 59/2025 del T.S.A.P. rappresenta un aliquid novi in grado di riattualizzare l’interesse all’accesso, a prescindere dall’esito del giudizio di Cassazione che la ricorrente intende promuovere. Ha inoltre escluso la natura esplorativa dell’istanza, ritenendo sufficiente che questa consenta all’amministrazione di individuare la pratica senza dover elaborare nuovi dati.

Il Tribunale ha infine ordinato alla Regione di consentire l’accesso agli atti entro trenta giorni, compensando le spese di lite per la novità e complessità delle questioni trattate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *