Nessun sub-criterio necessario se i criteri del bando sono specifici e trasparenti (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 102 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei concorsi universitari per il reclutamento dei ricercatori, la Commissione giudicatrice non è tenuta a dettagliare sub-criteri e sub-parametri ulteriori rispetto ai criteri predeterminati nella seduta preliminare, ove questi risultino già sufficientemente specifici e idonei a oggettivizzare la discrezionalità valutativa. Le valutazioni tecniche espresse dalla Commissione sono sindacabili dal giudice amministrativo nei soli limiti della manifesta irragionevolezza, illogicità o abnormità, del travisamento dei fatti e dell’errore procedurale. La qualifica di pubblicazione scientifica non presuppone il possesso di codice ISBN o ISSN, costituendo tali elementi solo indizi della diffusione dell’opera nella comunità scientifica. Il giudizio di prevalenza di un candidato, se conseguente a un percorso argomentativo logico e congruente, non è irragionevole.
Il Fatto
Il ricorrente ha partecipato alla selezione indetta dall’Università degli Studi di Trieste per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato nel settore GIUR-08/A, Diritto Tributario, ai sensi dell’art. 24 legge n. 240/2010. La controinteressata è risultata vincitrice con 83 punti, mentre il ricorrente ha conseguito 73,55 punti.
Impugnati gli atti della procedura, il ricorrente ha dedotto l’illegittima ammissione della candidata per dichiarazioni asseritamente non veritiere, l’omessa predeterminazione di sub-criteri, errori nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e l’attribuzione illegittima del punteggio per l’attività di relatrice a convegni. L’Università e la controinteressata, costituitesi, hanno eccepito l’inammissibilità di alcuni motivi per mancato superamento della prova di resistenza, chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto tutte le censure. Sul primo motivo, il ricorrente non ha indicato la norma violata, limitandosi a invocare il principio di autoresponsabilità. La giurisprudenza richiamata non è pertinente, riguardando una diversa procedura. Non emerge alcuna dichiarazione mendace: dalla documentazione di causa risulta l’assegnazione ufficiale degli insegnamenti alla candidata in contitolarità, con piena concordanza rispetto a quanto dichiarato nel curriculum.
Sulle pubblicazioni, il Collegio ribadisce che per pubblicazione scientifica si intende l’opera edita e diffusa nella comunità scientifica, non necessariamente commercializzata. L’ISBN o l’ISSN non sono obbligatori e non condizionano la valutabilità del titolo. Né il bando né la normativa richiamata ne prescrivevano l’indicazione.
Quanto ai motivi sull’omessa specificazione di sub-criteri, essi sono inammissibili e infondati: la scelta del sistema valutativo è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza. La Commissione ha fissato i criteri nella seduta preliminare con tabelle e punteggi, esprimendo poi giudizi analitici motivati per ciascun titolo. Nulla di più era tenuto a fare.
Le doglianze sull’attribuzione dei punteggi sono generiche: il ricorrente non ha allegato elementi idonei a dimostrare errori di valutazione e la loro incidenza, soprattutto a fronte di una differenza di punteggio tra i candidati pari a 9,45 punti. Il refuso sui numeri delle pubblicazioni in fascia A non ha inciso sul punteggio finale. Quanto all’attività di relatrice, i termini congresso, convegno e seminario sono usati come sinonimi nella pratica accademica, assumendo rilievo il dato sostanziale della diffusione scientifica.
In conclusione, le valutazioni della Commissione risultano esenti da macroscopici vizi di eccesso di potere e fondate su un percorso argomentativo logico. Il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alle spese di causa.
Nota della Redazione
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