Ottemperanza e commissario ad acta per Carta docente (TAR Lazio n. 7588 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza passata in giudicato che accerta il diritto del docente all’attribuzione della Carta Elettronica per gli anni scolastici indicati costituisce titolo esecutivo azionabile in sede di ottemperanza. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo, l’Amministrazione è tenuta a dare esecuzione al giudicato senza che in tale sede possano essere sindacati i presupposti della pretesa riconosciuta. L’inadempimento dell’Amministrazione, rimasta silente, determina l’accoglimento del ricorso e l’ordine di esecuzione, con nomina fin da ora del Commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza, mentre la condanna ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a. e le penalità di mora richiedono una perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati.
Il Fatto
La ricorrente, docente, chiedeva l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a usufruire della Carta Elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione del beneficio per un valore complessivo di euro 2.000,00, oltre interessi. La sentenza, pubblicata il 25 settembre 2024, era stata notificata ai fini esecutivi e risultava passata in giudicato.
L’Amministrazione, rimasta inerte, si costituiva solo formalmente nel giudizio di ottemperanza, senza fornire chiarimenti in ordine all’esecuzione del titolo. La ricorrente chiedeva pertanto l’accertamento dell’obbligo di ottemperare e la nomina di un Commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza, rilevando che la sentenza era passata in giudicato ed era stata notificata nelle forme di legge, risultando altresì decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, come modificato dall’art. 44, comma 3, d.l. n. 269/2003. Ha inoltre affermato la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a..
Nel merito, il Collegio ha rilevato che l’Amministrazione non aveva allegato alcuna circostanza idonea a giustificare l’inadempimento. Sul punto, richiamando il principio giurisprudenziale in tema di onere della prova tra debitore e creditore, ha concluso che la pretesa della ricorrente dovesse trovare accoglimento.
La Corte ha quindi precisato che i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudicato non sono sindacabili in sede di ottemperanza, essendo tale giudizio diretto esclusivamente a garantire l’esecuzione della decisione. Ha conseguentemente dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza nel termine di 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza.
Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il TAR ha nominato fin da ora il Commissario ad acta nella persona del Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega e senza compenso, il quale provvederà nel termine di 60 giorni dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione, previa richiesta della ricorrente.
Il Collegio ha infine rigettato la domanda di condanna ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a. e quella relativa alle penalità di mora, ritenendo che tali statuizioni presuppongano una perdurante inottemperanza successiva alla presente decisione, e ha condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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