Accesso alla classe di concorso A027 per laureati in ingegneria: esami integrativi non alternativi (TAR Lazio n. 12919 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La tabella A allegata al D.M. n. 259/2017, oggi confluita nel D.M. n. 221/2023, non consente una lettura alternativa degli esami richiesti per l’accesso alla classe di concorso A026: la preposizione disgiuntiva “o” ivi contenuta stabilisce unicamente l’equivalenza tra l’esame di geometria e quello di geometria I, ferma restando la necessità di aver sostenuto anche due corsi annuali tra le discipline ulteriormente elencate. Il laureato in ingegneria che non dimostri il possesso dei requisiti per insegnare disgiuntamente nelle classi A026 e A020 non può essere ammesso alla classe A027, essendo il possesso di tali requisiti condizione necessaria per l’accesso congiunto all’insegnamento di matematica e fisica. Il D.M. n. 354/1998, istitutivo degli ambiti disciplinari, non incide sulla disciplina generale di accesso alle classi di concorso dettata dal d.P.R. n. 19/2016, operando solo ai fini del reclutamento, della mobilità e dell’utilizzazione del personale.
Il Fatto
Un candidato, laureato in ingegneria meccanica dal 2004, partecipava alla procedura concorsuale bandita con d.d.g. n. 3059/2024 per la classe di concorso A027 (matematica e fisica nelle scuole superiori) per la regione Piemonte. L’amministrazione lo escludeva per l’assenza, nel piano di studi, degli esami richiesti dalla normativa di settore.
Il ricorrente, benché abilitato all’insegnamento come supplente per le classi A020 e A047, esponeva di aver sostenuto gli esami di analisi matematica I e II, geometria ed algebra, fisica generale I e II e riteneva di possedere i requisiti per l’accesso alla classe A027. Impugnava quindi l’esclusione e gli atti connessi, deducendo una lettura alternativa dei gruppi di esami previsti dalle tabelle ministeriali e la propria legittimazione sulla base del D.M. n. 354/1998 in materia di ambiti disciplinari.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha scrutinato congiuntamente i motivi di ricorso, ritenendoli connessi, e li ha respinti. Quanto al primo motivo, la Sezione ha richiamato il proprio precedente orientamento secondo cui il laureato in ingegneria può accedere alla classe A027 solo se dimostri il possesso dei requisiti per insegnare sia nella classe A026 sia nella classe A020.
Con specifico riferimento alla classe A026, il Collegio ha escluso la lettura alternativa degli esami proposta dal ricorrente. Dalla piana lettura della tabella A allegata al D.M. n. 221/2023 emerge, infatti, che la preposizione disgiuntiva “o” non rende alternativi i gruppi di esami, ma stabilisce unicamente l’equivalenza tra l’esame di geometria e geometria I, ferma restando la necessità di aver sostenuto anche due corsi annuali tra le discipline ulteriori indicate. Il piano di studi del ricorrente, privo di tali corsi integrativi, non poteva quindi essere ritenuto idoneo.
La Corte ha inoltre disatteso il richiamo alla propria sentenza n. 20094/2025, rilevando che in quel giudizio il piano di studi conteneva effettivamente gli esami richiesti dalla tabella A e il titolo era qualificato come laurea del vecchio ordinamento, circostanze assenti nel caso di specie. Ne consegue che la mancata dimostrazione dei requisiti per la classe A026 rende infondata anche la censura relativa alla pretesa illogicità della disciplina che impedisce l’insegnamento congiunto di matematica e fisica.
Quanto al terzo motivo, il Collegio ha richiamato la sentenza n. 6350/2022, ribadendo che il D.M. n. 354/1998, istitutivo degli ambiti disciplinari, operava “ai soli fini dell’accesso ai ruoli mediante concorso, della mobilità e dell’utilizzazione del personale”, senza incidere sulla disciplina generale di accesso alle classi di concorso. La procedura concorsuale in esame, non richiamando tale decreto, resta disciplinata dal d.P.R. n. 19/2016 e successive modifiche.
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Nota della Redazione
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