Payback ridotto: improcedibilità, non cessazione della materia del contendere (TAR Lazio n. 9166 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il versamento, da parte del fornitore di dispositivi medici, della quota ridotta del payback ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, non integra gli estremi della cessazione della materia del contendere, potendo quest’ultima discendere unicamente dall’intervenuto annullamento d’ufficio dei provvedimenti oggetto della domanda demolitoria. Il pagamento, infatti, si sostanzia in una situazione di fatto e di diritto non satisfattiva della pretesa azionata in giudizio, consistente nella domanda di annullamento degli atti impugnati al fine di non effettuare pagamento alcuno. Tuttavia, il predetto versamento rende certa e definitiva l’inutilità della sentenza, avendo fatto venir meno per il ricorrente l’utilità della pronuncia del giudice, con conseguente dichiarazione di improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, aveva impugnato dinanzi al TAR Lazio la deliberazione della Regione Basilicata n. 207 del 30 marzo 2023 di approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici soggette al ripiano per gli anni 2015-2018, nonché il decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 di certificazione del superamento del tetto di spesa, con tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali. Con motivi aggiunti, la società aveva altresì impugnato la successiva deliberazione regionale n. 20230444 del 28 luglio 2023 di aggiornamento dei medesimi elenchi.
La vicenda riguardava il meccanismo del cd. payback sui dispositivi medici, censurato dalla ricorrente sotto molteplici profili di illegittimità. In vista dell’udienza di discussione, la società aveva però provveduto a versare la quota ridotta ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 95/2025, chiedendo che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, mentre le amministrazioni intimate si erano costituite in giudizio per resistere alle pretese avversarie.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente escluso che il pagamento della quota ridotta del payback potesse determinare la cessazione della materia del contendere. Tale evenienza, secondo il giudice amministrativo, postula l’intervenuto annullamento d’ufficio dei provvedimenti impugnati, dal momento che la domanda demolitoria della ricorrente era finalizzata proprio a non effettuare alcun pagamento. Il versamento volontario non realizza, pertanto, la soddisfazione della pretesa sostanziale fatta valere in giudizio, che restava ancorata alla sorte degli atti impositivi (cfr. TAR Roma, sez. 3Q, 03.03.2026, n. 4033).
Cionondimeno, il Collegio ha rilevato che il pagamento della quota ridotta rende certa e definitiva l’inutilità della sentenza. Con il versamento, la ricorrente ha, infatti, fatto venir meno la propria utilità alla pronuncia del giudice, non potendo più trarre alcun beneficio concreto dall’eventuale accoglimento del ricorso, il cui unico scopo era quello di evitare l’esborso. La domanda di annullamento, ormai priva di qualsiasi utilità effettiva per chi l’aveva proposta, doveva pertanto essere dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 28 marzo 2022, n. 2247).
La Corte ha, infine, ravvisato nelle peculiarità delle questioni trattate e nell’andamento della vicenda processuale eccezionali ragioni per l’integrale compensazione delle spese del grado di giudizio tra le parti, ai sensi degli artt. 26, comma 1, cod. proc. amm. e 92, comma 2, cod. proc. civ., disponendo l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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