Cessazione della materia del contendere per avvenuto conseguimento del bene della vita (TAR Sardegna n. 132 del 24.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo deve essere pronunciata la cessata materia del contendere qualora il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso con il ricorso, sì da rendere inutile la prosecuzione del giudizio per l’oggettivo venir meno della lite. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere consegue all’accertamento, anche su istanza concordata delle parti, dell’intervenuta soddisfazione dell’interesse sostanziale azionato, indipendentemente dalla formale sopravvivenza dell’atto impugnato. L’esito del contenzioso giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Il Fatto
Una associazione turistica attiva nel territorio ogliastrino impugnava dinanzi al TAR Sardegna una serie di atti, tra cui una deliberazione della Giunta regionale concernente le modalità di esecuzione di precedenti sentenze del medesimo Tribunale, un preavviso di non ammissibilità di istanze di contributo e la successiva graduatoria degli enti ammessi al contributo, pubblicata dalla Prefettura di Cagliari. La ricorrente mirava ad ottenere la declaratoria di nullità o l’annullamento dei provvedimenti indicati, al fine di conseguire il riconoscimento del contributo richiesto.
Nel corso del giudizio, la Regione Autonoma della Sardegna, costituita in giudizio, e la stessa parte ricorrente rappresentavano concordemente che il contributo oggetto di causa era stato nel frattempo liquidato in favore dell’associazione. Su tale base, entrambe le parti domandavano la pronuncia di improcedibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza delle condizioni per definire il giudizio con una pronuncia di rito, rilevando che l’atto depositato dalla Regione e le dichiarazioni rese dalla ricorrente all’udienza straordinaria convergevano nel senso dell’intervenuta soddisfazione dell’interesse sostanziale.
Il Tribunale ha richiamato il principio, proprio del processo amministrativo, per cui la cessata materia del contendere va dichiarata quando il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, con la conseguente inutilità della prosecuzione del processo per l’oggettivo venir meno della lite. Tale evenienza è stata riscontrata nel caso di specie, atteso che la liquidazione del contributo ha integralmente soddisfatto la pretesa azionata.
Il Collegio ha quindi preso atto della circostanza e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere rispetto al ricorso principale e ai motivi aggiunti, senza necessità di esaminare nel merito le censure proposte. L’esito del contenzioso ha infine giustificato l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, in considerazione della natura della pronuncia e del sopravvenuto assetto di interessi.
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Nota della Redazione
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