Carta del docente: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3213 del 09.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario che condanna l’Amministrazione al rilascio della carta elettronica del docente con accredito della relativa somma, l’inerzia dell’Amministrazione, non contestata né giustificata, impone l’accoglimento del ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., essendo incontestati l’an e il quantum del credito. La domanda di condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114 c.p.a. può essere respinta quando il credito sia di contenuta entità e sia trascorso brevissimo tempo dalla scadenza del termine dilatorio ex art. 14 del d.l. n. 669/1996. La nomina del Commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza costituisce misura fisiologica di tutela dell’effettività del giudicato amministrativo.
Il Fatto
Il ricorrente agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 2794/2023 del 22 settembre 2023, con la quale il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato ad assegnargli, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, ex art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107, del valore di € 500,00 per ciascun anno, per un importo complessivo di € 2.000,00.
Il ricorrente chiede la condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora e la nomina di un Commissario ad acta. Rilevata un’incertezza sulle generalità del ricorrente, il Collegio ha chiesto chiarimenti con ordinanza n. 2401 del 24 giugno 2025, prontamente forniti.
La Motivazione della Corte
Sul piano formale, il Tribunale rileva l’avvenuta produzione di copia asseverata della sentenza da ottemperare e dell’attestazione del passaggio in giudicato, nonché la prova della notifica del titolo esecutivo, avvenuta nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, il ricorrente dichiara che il Ministero non ha dato esecuzione alla sentenza; la parte resistente non formula alcuna deduzione né fornisce indicazioni sull’andamento della procedura. Essendo incontestato l’an e il quantum del credito, il Collegio ordina all’Amministrazione di ottemperare al giudicato, rilasciando la carta elettronica del docente e accreditando la somma di € 2.000,00 nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, il Tribunale nomina fin d’ora Commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, il quale provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura della parte ricorrente, trasmettendo poi una relazione sulle incombenze realizzate.
Non trova invece accoglimento la domanda di pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in considerazione della contenuta entità del credito e del brevissimo tempo trascorso dalla scadenza del termine dilatorio.
Le spese di lite sono compensate, poiché il comportamento processuale della parte ricorrente, rendendo necessari i chiarimenti istruttori, ha provocato una dilatazione dei tempi di definizione del giudizio. Il contributo unificato resta a carico del Ministero.
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Nota della Redazione
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