Sovvenuta carenza di interesse e condanna per soccombenza virtuale: dichiarata improcedibile l’impugnativa contro l’inserimento negli elenchi dei soggetti inadempienti alla procedura RiGeDi (TAR Lombardia n. 3504 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm., preclude la decisione nel merito della controversia. Tale declaratoria non esime il giudice dal valutare, con delibazione sommaria, quale sarebbe stato l’esito del processo se fosse proseguito sino al suo sbocco naturale, al fine di pronunciare la condanna alle spese di lite nei confronti della parte che avrebbe dovuto considerarsi virtualmente soccombente. La condanna alle spese può essere disposta solo laddove il giudice si convinca che il giudizio si sarebbe chiuso con pronuncia favorevole al privato, qualora non fosse intervenuto il fatto extraprocessuale che ha reso improcedibile la domanda.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un impianto fotovoltaico incentivato ai sensi del D.M. 19 febbraio 2007, impugnava gli atti con cui il distributore ne aveva segnalato l’inserimento negli elenchi dei soggetti inadempienti alle prescrizioni di cui alla procedura RiGeDi, nonché la conseguente sospensione dei pagamenti disposta dal GSE. La società deduceva che il mancato adeguamento dell’impianto al sistema di teledistacco fosse dovuto all’insufficiente copertura GSM/LTE nell’area, circostanza non imputabile alla propria condotta.
A seguito dell’adeguamento dell’impianto, intervenuto nel corso del giudizio, il GSE comunicava la riattivazione del contratto. In camera di consiglio, la ricorrente dichiarava di non avere più interesse alla decisione, insistendo tuttavia per la condanna alle spese delle parti resistenti in ragione della loro soccombenza virtuale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse, richiamando il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui la declaratoria di improcedibilità preclude ogni esame nel merito della controversia.
Cionondimeno, il giudice ha ritenuto di dover verificare, in via delibativa, quale sarebbe stato l’esito del giudizio ove non fosse intervenuto il fatto sopravvenuto, al fine di regolare le spese di lite. La condanna alle spese della parte pubblica postula, infatti, che il ricorso sarebbe stato accolto e che la parte resistente sarebbe risultata soccombente.
Nel caso di specie, la prognosi di fondatezza è stata esclusa sulla base della sequenza cronologica degli accadimenti: la società ricorrente aveva comunicato al distributore, con pec del 12 febbraio 2026, di aver solo ordinato il modem necessario alla configurazione del sistema, senza averlo ancora installato. L’adeguamento dell’impianto è pertanto avvenuto successivamente alle diffide del distributore, sicché le criticità di comunicazione riscontrate non potevano ritenersi a quest’ultimo imputabili.
Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ha escluso la soccombenza virtuale delle parti resistenti e ha compensato integralmente le spese di lite, sussistendone giusti motivi.
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Nota della Redazione
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