Inerzia comunale: nomina del Commissario ad acta ex art. 117, comma 3, c.p.a. (TAR Puglia n. 878 del 12.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La nomina del Commissario ad acta, ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a., costituisce lo strumento processuale attraverso il quale il giudice amministrativo provvede direttamente all’esecuzione del giudicato, sostituendosi all’Amministrazione rimasta inerte. Il relativo compenso è posto a carico dell’Amministrazione inadempiente, trattandosi di onere consequenziale alla sua inottemperanza.

Il Fatto

La vicenda trae origine dalla sentenza con cui il TAR aveva accolto il ricorso volto a ottenere una pronuncia espressa sull’istanza di adozione del piano di lottizzazione del comparto n. 15 del PRG comunale, presentata dai ricorrenti nel 2012. Il giudice aveva fissato il termine di sessanta giorni per provvedere, riservando la nomina del Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione.

Rimasto inadempiente il Comune, la parte ricorrente ha proposto incidente di esecuzione chiedendo la nomina del Commissario affinché provvedesse in luogo dell’ente locale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha accertato la persistente inerzia dell’Amministrazione comunale, condizione che legittima l’attivazione del rimedio previsto dall’art. 117, comma 3, c.p.a. L’istituto consente al giudice dell’ottemperanza di nominare un soggetto qualificato che si sostituisca all’ente inadempiente per dare concreta esecuzione alla decisione passata in giudicato.

Premesso tale presupposto, il Tribunale ha ritenuto sussistenti i requisiti per l’accoglimento dell’istanza, disponendo la nomina di un Commissario ad acta nella persona di un ingegnere già dirigente dell’Ufficio Urbanistica della Regione, in ragione della specifica competenza tecnica richiesta dalla natura della attività da compiere.

Il Commissario è stato incaricato di provvedere, con atto espresso e motivato, sull’istanza di adozione del piano di lottizzazione, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Il giudice ha altresì stabilito che il compenso del Commissario — liquidato in via definitiva — grava sull’Amministrazione inadempiente, quale conseguenza della sua inottemperanza al giudicato.

La pronuncia si chiude con la condanna del Comune al pagamento delle spese della fase esecutiva, seguendo il principio della soccombenza anche nella fase di ottemperanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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