Ottemperanza per la Carta del docente e rigetto dell’astreinte (TAR Sardegna n. 233 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza al giudicato, l’Amministrazione è tenuta a dare esecuzione alla sentenza di condanna all’attivazione della Carta elettronica del docente nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. In caso di persistente inadempimento, va nominato un commissario ad acta, con facoltà di delega, che provvede alle attività necessarie anche mediante il pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. La condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere esclusa in presenza di “altre ragioni ostative”, quali la complessità del procedimento, la sua natura seriale e la funzione del beneficio, che non costituisce mezzo di sostentamento del lavoratore. La liquidazione delle spese, in considerazione della serialità del contenzioso, può essere ridotta in via equitativa.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agiva in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Cagliari, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscerle la somma di euro 2.000,00, mediante accredito sulla Carta elettronica del docente. Tale pronuncia era passata in giudicato e, nonostante la notifica del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni, l’Amministrazione non aveva provveduto all’esecuzione.
La ricorrente chiedeva, quindi, la condanna dell’Amministrazione a dare esecuzione alla sentenza, la nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento di un’ulteriore somma a titolo di astreinte.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando la rituale notifica del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine di centoventi giorni. Ha disposto, pertanto, l’esecuzione del giudicato da parte del Ministero nel termine di centoventi giorni e ha nominato sin da ora un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza.
Il Collegio ha invece respinto la domanda di condanna alla penalità di mora, richiamando la giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, che configura come autonomo limite all’astreinte la sussistenza di “altre ragioni ostative”. Nel caso di specie, ha valorizzato la complessità del procedimento per l’attivazione della Carta, affidato anche a soggetti esterni quali SO.GE.I. e CONSAP, e la notevole mole di contenzioso seriale.
Ha inoltre evidenziato che la Carta del docente, per la sua natura di incentivo alla formazione e non di mezzo di sostentamento, riduce i presupposti per l’applicazione della misura coercitiva. Il TAR ha infine ridotto equitativamente le spese di lite, liquidandole in euro 400,00, tenuto conto della natura seriale delle cause discusse nell’udienza odierna.
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Nota della Redazione
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