Non ammissione alla classe successiva per superamento della soglia di assenze (TAR Lombardia n. 2537 del 04.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella scuola secondaria di primo grado la validità dell’anno scolastico presuppone la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, con possibilità per le singole istituzioni scolastiche di introdurre motivate deroghe per i casi eccezionali e congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione. Il superamento della soglia di assenze deliberata in deroga determina la non validità dell’anno e la conseguente non ammissione alla classe successiva. Nel computo delle assenze rilevano anche le ore di insegnamento perse per ingressi posticipati e uscite anticipate, poiché il parametro normativo è il monte ore delle lezioni e non i soli giorni di calendario. La presenza di valutazioni sufficienti in alcune discipline non esclude l’insufficienza complessiva degli elementi di giudizio.
Il Fatto
I genitori di un alunno iscritto alla classe seconda di una scuola secondaria di primo grado impugnavano il Documento di Valutazione e il Verbale dello scrutinio finale con cui il consiglio di classe aveva deliberato la non ammissione alla classe terza, chiedendo altresì il risarcimento dei danni non patrimoniali. Il provvedimento si fondava sul superamento della soglia di assenze, fissata dall’Istituto in deroga ai tre quarti del monte ore annuale.
Respinta la domanda cautelare con ordinanza n. 1150 del 2024, i ricorrenti insistevano nel merito depositando ulteriore documentazione per dimostrare il mancato superamento della soglia massima di cinquanta giorni. N medio del giudizio l’alunno aveva ripreso la classe seconda presso un istituto diverso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto rilevato che la vicenda è disciplinata, ratione temporis, dal d.lgs. 13 aprile 2017 n. 62 e non dal d.P.R. n. 122/2009, richiamato dai ricorrenti ma riferito al secondo ciclo. Ha quindi esaminato l’art. 5 del d.lgs. n. 62/2017, che al primo comma richiede la frequenza di almeno tre quarti del monte ore personalizzato, al secondo demanda alla scuola l’introduzione di deroghe motivate per casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata consenta la valutazione, e al terzo prevede che, ove la valutazione non sia possibile, il consiglio di classe accerti e verbalizzi la non validità dell’anno.
Nella specie l’Istituto aveva convertito la soglia oraria in quarantadue giorni di assenza, elevandola fino a cinquanta per motivi di salute, sportivi e religiosi. Il Collegio ha verificato, sulla scorta del prospetto mensile delle assenze e del registro di classe, che questa soglia risulta superata e che la percentuale di mancata frequenza è, per tutte le discipline, superiore al venticinque per cento.
La discrepanza tra le indicazioni del Documento di Valutazione e quelle del Verbale di scrutinio è stata ritenuta superabile. Il Collegio ha ritenuto che la difesa dell’Amministrazione abbia documentato l’erroneità del primo, non essendo stata raggiunta la soglia minima di frequenza richiesta, con richiamo a propri precedenti conformi.
Quanto al computo delle assenze, il Collegio ha escluso profili di illegittimità nel calcolo delle ore perse per ingressi posticipati e uscite anticipate, poiché l’art. 5 del d.lgs. n. 62/2017 assume a riferimento il monte ore delle lezioni. Le prove svolte o recuperate nei giorni contestati non dimostrano, di per sé, la congrua permanenza in classe per il resto della giornata. Sulle doglianze relative al PDP, il Collegio le ha giudicate tardive e inconferenti rispetto al dato oggettivo dello sforamento della soglia di frequenza. Ha poi ribadito che anche per gli alunni con D.S.A. non è previsto un trattamento differenziato nei criteri di ammissione e che la non ammissione ha finalità formative, non sanzionatorie.
Infondata la domanda annullatoria, è stata respinta anche quella risarcitoria per difetto dell’ingiustizia del danno. Il Collegio ha soprasseduto all’esame della possibile inammissibilità per difetto di interesse, respingendo il ricorso nel merito in applicazione del principio della ragione più liquida. Le spese sono state poste a carico della parte ricorrente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.