Cessata materia del contendere e spese per soccombenza virtuale nell’ottemperanza (TAR Piemonte n. 26 del 16.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la sopravvenuta esecuzione del giudicato, intervenuta in corso di causa, determina la cessazione della materia del contendere, ma non preclude la condanna dell’Amministrazione alle spese di lite. La relativa statuizione si fonda sul principio della soccombenza virtuale, che valuta la posizione delle parti come si sarebbe definita in assenza del fatto sopravvenuto. Quando l’Amministrazione, ritualmente costituita, non contesti l’inerzia fino alla notifica del ricorso, opera il principio di non contestazione desumibile dall’art. 115, primo comma, cod. proc. civ., applicabile al processo amministrativo per il rinvio dell’art. 39 cod. proc. amm. La liquidazione delle spese va parametrata alla semplicità e serialità dell’attività difensiva e all’esito della controversia.

Il Fatto

Il ricorrente, già dipendente con contratti a tempo determinato, aveva ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza di condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno per abusiva reiterazione di contratti di lavoro. La sentenza, passata in giudicato e notificata all’Amministrazione, non era stata eseguita nel termine dilatorio previsto dalla legge.

Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR, chiedendo l’ordine di pagamento delle somme liquidate, in capitale e interessi, e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. L’Amministrazione si è costituita con atto meramente formale. Nelle more del giudizio, il ricorrente ha comunicato di aver ricevuto il pagamento, insistendo per la condanna alle spese sulla base della soccombenza virtuale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preso atto dell’intervenuta ottemperanza, avvenuta in corso di causa, e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. La definizione del giudizio non ha però assorbito la domanda accessoria sulle spese, che il ricorrente aveva espressamente mantenuto.

Sul punto, il TAR ha applicato il principio della soccombenza virtuale. Occorre valutare se, in assenza del pagamento sopravvenuto, la domanda di ottemperanza sarebbe stata accolta. Il Collegio ha verificato che sussistevano tutti i presupposti, anche di rito: il passaggio in giudicato della sentenza civile, la sua notifica al domicilio reale dell’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni tra quella notifica e la notifica del ricorso, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza.

L’Amministrazione, pur costituita, non ha contestato che la sentenza fosse rimasta inottemperata e che il pagamento sia stato eseguito solo dopo la notifica e l’iscrizione a ruolo del ricorso. Il TAR ne ha tratto applicazione del principio di non contestazione, desumibile dall’art. 115, primo comma, cod. proc. civ. e richiamato nel processo amministrativo dall’art. 39 cod. proc. amm.

La liquidazione delle spese è stata parametrata al d.m. n. 55/2014, con riduzione in ragione dell’obiettiva semplicità e della marcata serialità dell’attività difensiva, oltre che dell’esito della controversia. Il Collegio ha infine rilevato che l’inerzia dell’Amministrazione non è isolata, inserendosi in un contenzioso seriale per abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato. Ha quindi disposto l’invio della pronuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Piemonte per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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