La cessazione della materia del contendere per esecuzione spontanea della sentenza non esclude la soccombenza virtuale del Ministero (TAR Calabria n. 1401 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La proposizione del giudizio di ottemperanza e la successiva integrale esecuzione della pronuncia da parte dell’amministrazione, intervenuta nelle more del giudizio, determinano la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Tale esito non preclude al giudice la liquidazione delle spese di lite a carico dell’amministrazione rimasta virtualmente soccombente, in considerazione della necessità per il ricorrente di promuovere l’azione satisfattiva per ottenere quanto riconosciutogli dal titolo esecutivo giudiziale.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo indeterminato, aveva ottenuto dal Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito, divenuta definitiva, avente ad oggetto l’assegnazione della carta docente e il riconoscimento delle relative somme per gli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021 e 2021/2022. A fronte dell’inerzia dell’amministrazione, la docente proponeva ricorso per l’ottemperanza avanti al TAR Calabria.
La Motivazione della Corte
Nel costituirsi in giudizio, l’amministrazione intimata ha rappresentato l’avvenuto adempimento. La ricorrente, con nota depositata prima dell’udienza di discussione, ha confermato che il Ministero aveva compiutamente eseguito la pronuncia, provvedendo alla messa a disposizione del beneficio e all’accredito delle somme spettanti.
Il Collegio ha pertanto rilevato che la domanda di ottemperanza aveva cessato di avere oggetto, essendo stato integralmente soddisfatto l’interesse sostanziale azionato. Tale situazione processuale è stata inquadrata nella fattispecie della cessazione della materia del contendere, disciplinata dall’art. 34, comma 5, c.p.a., che consente al giudice di dichiarare il venir meno della lite quando la pretesa risulta ormai soddisfatta.
Il TAR ha precisato che l’esito di rito non impedisce la regolamentazione delle spese processuali secondo il criterio della soccombenza virtuale. L’accoglimento sostanziale della pretesa della ricorrente, conseguito solo a seguito del ricorso e nel corso del giudizio di ottemperanza, rende infatti l’amministrazione onerata al pagamento delle spese in favore della parte vittoriosa, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
In applicazione di tali principi, la Sezione Prima ha dichiarato cessata la materia del contendere e condannato l’amministrazione al pagamento delle spese di lite nella misura di euro 828,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore della ricorrente. La sentenza è stata posta a carico dell’autorità amministrativa per l’esecuzione.
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Nota della Redazione
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