Compensazione impropria tra aiuti PAC e prelievo latte: certezza del controcredito e sindacato di legittimità (Cass. civ. Sez. 1 n. 10933 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di rapporti tra il credito dell’agricoltore per contributi dell’Unione europea (PAC) e i debiti del medesimo per prelievo supplementare sul latte, è ammissibile la compensazione impropria o atecnica, valorizzandosi l’unitarietà del rapporto. Tale compensazione presuppone pur sempre che il controcredito opposto sia certo e liquido; la verifica della sua esistenza ed esigibilità è oggetto di accertamento in sede giudiziaria e, se contestata, la relativa prova deve essere fornita dall’ente creditore. Il giudizio sulla certezza del controcredito, quando siano contestati i rapporti di dare e avere risultanti dal Registro nazionale dei debiti, si configura come apprezzamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità se non nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. È altresì inammissibile il motivo che non attinga la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a prospettare una diversa valutazione del materiale probatorio o una ricostruzione dei fatti alternativa.
Il Fatto
Un’agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura aveva impugnato per cassazione la sentenza della corte d’appello che ne aveva confermato la condanna al pagamento di una somma, in favore di un’azienda agricola, a titolo di contributi previsti nell’ambito della Politica Agricola Comune. La condanna era stata emessa dal tribunale all’esito di un giudizio di opposizione e confermata in appello, nonostante l’agenzia avesse eccepito la compensazione dei propri controcrediti, vantati a titolo di prelievo supplementare sul latte, con il debito per gli aiuti PAC. La corte territoriale, pur riconoscendo l’ammissibilità astratta della compensazione impropria tra tali crediti e debiti, aveva rigettato l’eccezione sul presupposto che i controcrediti non fossero certi ed esigibili.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i primi due motivi di ricorso, con cui l’agenzia deduceva l’omesso esame di documenti e la violazione della normativa in materia di rateizzazione dei debiti per prelievo latte. Nel fare ciò, il Collegio ha dato continuità al proprio orientamento, già espresso in fattispecie analoga con la sentenza n. 41593/2021, richiamando il principio affermato dalla sentenza n. 24325/2020, secondo cui è ammissibile la compensazione atecnica tra gli aiuti PAC e i debiti per prelievo supplementare, in virtù dell’unitarietà del rapporto che lega tali posizioni.
La Corte ha, inoltre, precisato che l’esito applicativo di tale principio dipende dalle peculiarità della fattispecie, dovendosi valorizzare alcuni punti fermi. In primo luogo, l’iscrizione nel Registro nazionale dei debiti equivale all’iscrizione a ruolo ai fini del recupero, ma non esclude la possibilità di contestazione del controcredito da parte del debitore; in tal caso, la prova della certezza del controcredito grava sull’ente creditore. In secondo luogo, la verifica della certezza del controcredito è un accertamento riservato al giudice di merito, da compiersi all’esito dell’analisi dei rapporti di dare e avere risultanti dal Registro nazionale, ed è insindacabile in sede di legittimità.
Sulla base di tali coordinate, la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata, avendo accertato la insussistenza di un credito esigibile da dedurre in compensazione impropria, avesse compiuto un apprezzamento di fatto. Tale giudizio, ha proseguito la Corte, non era stato validamente censurato in sede di legittimità, poiché l’agenzia ricorrente si era limitata a insistere sulla mancata valutazione dei documenti prodotti, sollecitando in realtà un riesame del materiale probatorio non consentito al giudice di legittimità.
Quanto al terzo motivo, con cui si deduceva l’errore della corte d’appello nell’aver ritenuto estranei al giudizio i crediti già compensati, la Cassazione ne ha dichiarato l’inammissibilità, poiché la censura non attingeva la ratio decidendi della sentenza impugnata, che si fondava sulla ritenuta insussistenza di crediti esigibili da compensare, e non già sulla questione dell’estraneità delle somme. In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite e al pagamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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