Manifesti pro vita rimossi legittimamente per messaggio discriminatorio (TAR Calabria n. 78 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il potere regolamentare del Comune in materia di pubbliche affissioni, conferito dall’art. 3 del d.lgs. n. 507/1993, non è limitato alla comunicazione commerciale, ma investe ogni forma di pubblicità destinata a veicolare messaggi di contenuto vario, compresi quelli volti a sensibilizzare il pubblico su temi di interesse sociale. La libertà di manifestazione del pensiero ex art. 21 Cost. incontra i limiti della continenza espressiva e dei principi di prudenza e precauzione, potendo incontrare restrizioni necessarie a proteggere i diritti altrui e la sensibilità dei destinatari del messaggio. È legittima la rimozione, da parte del concessionario del servizio, del manifesto di contenuto sociale che, per contenuti e forma, sia idoneo a generare turbamento, a colpevolizzare chi non condivide l’appello o ad addossare responsabilità morali a chi non ha operato la scelta proposta. Tale attività costituisce misura ripristinaria di natura vincolata, esercitabile ai sensi dell’art. 24, comma 4, d.lgs. n. 507/1993, indipendentemente dall’applicazione di sanzioni e senza obbligo di previa comunicazione di avvio del procedimento.
Il Fatto
Un’associazione con scopi statutari di promozione della vita nascente e della famiglia ha richiesto al Comune, in data 10 febbraio 2021, l’affissione per dieci giorni di cento manifesti recanti uno slogan contrario all’aborto, previo pagamento del diritto di affissione. I manifesti sono stati collocati sugli spazi comunali il 12 febbraio 2021 e rimossi il giorno successivo.
All’esito di accesso agli atti, l’associazione ha appreso che la rimozione era stata sollecitata dall’assessore competente con nota del 13 febbraio 2021 e poi eseguita dal concessionario del servizio. Ha quindi impugnato le note assessorili, la comunicazione del concessionario del 15 febbraio 2021 e il regolamento comunale nella parte evocata, chiedendo l’annullamento degli atti e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, oltre alla restituzione delle somme versate.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina per primo il motivo di incompetenza, non graduabile, della censura. Il servizio di pubbliche affissioni è gestito da una società in house, interamente partecipata dal Comune e soggetta a controllo analogo. La rimozione è stata materialmente eseguita dal settore accertatori della società, che ha agito come longa manus della pubblica amministrazione in forza del rapporto concessorio: il potere è stato quindi correttamente esercitato.
Nel merito, il giudice qualifica il manifesto come messaggio propagandistico-pubblicitario, ancorché privo di finalità commerciale. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, rileva che il controllo sul contenuto non è limitato alla comunicazione d’impresa, ma si estende ai messaggi di interesse sociale. Il fondamento del potere di autorizzare e, simmetricamente, di rimuovere l’affissione erronea è individuato nell’art. 23, comma 4-bis, cod. strada, che vieta sulle strade ogni forma di pubblicità con messaggi sessisti, violenti, discriminatori o lesivi della dignità, e nell’art. 3 del d.lgs. n. 507/1993, che abilita il Comune a stabilire limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in ragione di esigenze di pubblico interesse.
La Corte richiama l’orientamento del Consiglio di Stato secondo cui i messaggi volti a sensibilizzare su temi sociali non possono ricorrere a richiami idonei a ingenerare allarmismi, paura o grave turbamento, né colpevolizzare chi non aderisce all’appello. Muovendo dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, il Collegio sottolinea che la libertà di espressione comporta doveri e responsabilità e incontra i limiti della continenza espressiva, dei principi di prudenza e precauzione, della tutela della sensibilità dei fruitori.
Nel caso concreto, lo slogan, anche per la forma che accompagna immagine e testo, è ritenuto idoneo a generare turbamento e ad addossare responsabilità morali alle giovani donne che non hanno operato la scelta proposta. Il messaggio è pertanto qualificato come lato sensu discriminatorio e la rimozione è giudicata corretta.
Quanto alla dedotta assenza di un potere di rimozione dopo l’affissione, il Collegio esclude che si tratti di autotutela ex art. 21-nonies l. n. 241/1990. L’attività integra una misura ripristinaria di natura dovuta e vincolata, fondata sull’art. 24, comma 4, d.lgs. n. 507/1993, che consente la copertura o rimozione immediata della pubblicità abusiva indipendentemente dalla sanzione. La censura sull’art. 21-nonies è comunque generica; la mancata comunicazione di avvio è non viziante ex art. 21-octies l. n. 241/1990, attesa l’intrinseca urgenza e il tenore vincolato del provvedimento. Il rigetto della domanda annullatoria travolge anche quella risarcitoria; le spese sono compensate.
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Nota della Redazione
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