Ottemperanza al giudicato in sede lavorativa: cessazione della materia del contendere per adempimento tardivo dell’Amministrazione (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 407 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato, l’adempimento tardivo dell’obbligo da parte dell’Amministrazione, intervenuto dopo la proposizione del ricorso ma prima della decisione, determina la cessazione della materia del contendere, non residuando alcun interesse alla prosecuzione del giudizio. Tale esito processuale non elide la soccombenza virtuale dell’Amministrazione, che resta conseguentemente tenuta alla rifusione delle spese processuali in favore della parte ricorrente, oltre al rimborso degli oneri anticipati, in considerazione del fatto che il ricorso si è reso necessario per conseguire l’esecuzione del giudicato.
Il Fatto
La ricorrente, risultata vittoriosa nel giudizio instaurato dinanzi al Giudice del Lavoro di Udine, aveva ottenuto una pronuncia favorevole passata in giudicato. L’Amministrazione non aveva tuttavia dato spontanea esecuzione al dictum giudiziale, sicché la parte interessata aveva proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli-Venezia Giulia, al fine di conseguire l’esecuzione della sentenza. Nelle more del giudizio, l’Amministrazione ha provveduto all’adempimento dell’obbligo scaturente dal giudicato, satisfacendo compiutamente la pretesa azionata. Tale circostanza ha indotto il Collegio a verificare la permanenza di un interesse concreto e attuale alla definizione del merito della controversia.
La Motivazione della Corte
Il TAR Friuli-Venezia Giulia, nella camera di consiglio del 17 luglio 2026, ha preliminarmente rilevato che la documentazione versata in atti comprovasse l’avvenuto adempimento dell’obbligo da parte dell’Amministrazione. Il Collegio ha quindi osservato che, realizzandosi l’esecuzione del giudicato, sebbene successivamente alla proposizione del ricorso, la materia del contendere risultava effettivamente cessata.
Sul piano processuale, il giudice ha precisato che la cessazione della materia del contendere consegue al venir meno dell’interesse alla decisione, poiché l’esito del giudizio non potrebbe apportare alcuna utilità ulteriore alla parte ricorrente, già integralmente soddisfatta nell’assetto di interessi delineato dal giudicato da eseguire.
Quanto al regime delle spese, il Collegio ha affermato che l’adempimento tardivo, intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso, non può gravare sulla parte ricorrente, la quale è stata costretta ad attivare il rimedio giurisdizionale per conseguire la tutela del proprio diritto. L’Amministrazione, risultando di fatto soccombente, è stata pertanto condannata alla rifusione delle spese processuali in favore della ricorrente, quantificate in misura di euro mille, oltre agli accessori dovuti per legge, nonché al rimborso del contributo unificato versato per l’iscrizione a ruolo della causa. La pronuncia è stata infine dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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