Improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse: la rinuncia implicita e la disponibilità dell’azione nel processo amministrativo (TAR Lazio n. 14328 del 19.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di avere perso interesse al ricorso. In tal caso, il giudice, non avendo né il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.

Il Fatto

Una società, gestrice di un esercizio commerciale di somministrazione di alimenti e bevande, impugnava la determina dirigenziale con cui il Municipio di appartenenza, all’esito di un sopralluogo, le aveva ingiunto di rimuovere o demolire interventi edilizi ritenuti abusivi, unitamente agli atti del procedimento repressivo avviato nei suoi confronti. Nel corso del giudizio, a seguito di un nuovo sopralluogo, l’amministrazione accertava la parziale ottemperanza della società all’ordine di demolizione impugnato.

La società ricorrente lamentava, con il primo motivo, l’illegittimità del sopralluogo, effettuato senza preavviso e dall’esterno, e la natura precaria e non stabile delle opere accertate; con il secondo, la mancata valutazione delle osservazioni presentate in sede di contraddittorio endoprocedimentale e il difetto di motivazione del provvedimento. Si costituiva in giudizio l’amministrazione resistente, chiedendo la reiezione del ricorso in quanto infondato.

La Motivazione della Corte

Il collegio ha rilevato che, con memoria depositata in prossimità dell’udienza pubblica, la società ricorrente aveva dichiarato di non avere più interesse alla decisione nel merito del ricorso. Ha quindi valutato la portata di tale dichiarazione alla luce della natura del processo amministrativo, che resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato.

La sentenza richiama il principio per cui il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto su iniziativa del soggetto che si ritiene leso dall’azione amministrativa. Fino al momento della decisione, la parte conserva la piena disponibilità dell’azione e, conseguentemente, può legittimamente manifestare il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio. Tale manifestazione, univoca e non equivoca, preclude al giudice la possibilità di procedere d’ufficio o di sostituirsi alla valutazione della parte sull’interesse ad agire, che è requisito dell’azione.

La Corte richiama, a sostegno dell’impostazione, i precedenti del Consiglio di Stato n. 4913/2012 e n. 3848/2016, nonché, ex multis, Consiglio di Stato, Sezione II, n. 7422/2023 e n. 3061/2018 e pronunce di primo grado. L’unica conseguenza possibile, al cospetto di una dichiarazione di tal genere, è la dichiarazione di improcedibilità del gravame per sopravvenuto difetto d’interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che preclude l’esame del merito della controversia.

In applicazione di tali principi, il collegio ha dichiarato il ricorso improcedibile, compensando integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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