Quote latte, sgravio delle cartelle e improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Lombardia n. 257 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il sopravvenuto sgravio integrale, da parte dell’Amministrazione, delle cartelle di pagamento presupposte alle intimazioni impugnate determina la carenza di interesse a coltivare il ricorso limitatamente alle censure che investono la pretesa sostanziale, con conseguente improcedibilità parziale. Nella materia del prelievo supplementare sul latte la prescrizione del credito è decennale e va computata tenendo conto dei periodi di sospensione legale previsti dalla legge; il termine resta interrotto dalla notificazione delle comunicazioni di prelievo e dalla resistenza in giudizio dell’Amministrazione. L’esecuzione del giudicato di annullamento delle imputazioni di prelievo impone all’Amministrazione di rideterminarsi, previa disapplicazione delle disposizioni nazionali incompatibili con il diritto dell’Unione.
Il Fatto
I ricorrenti, soci solidalmente e illimitatamente responsabili di un’azienda agricola produttrice di latte vaccino, hanno impugnato due intimazioni di pagamento emesse dall’agente della riscossione, ciascuna di importo pari a € 56.411,85, riferite a una campagna lattiera, oltre a una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Hanno dedotto la prescrizione del debito, la necessità di disapplicare le norme interne contrastanti con il diritto dell’Unione sul riparto delle quote non utilizzate, l’incertezza sulla produzione nazionale, la mancata considerazione delle compensazioni PAC e i vizi di motivazione degli atti, segnatamente in ordine agli interessi.
Costituitasi l’Amministrazione, questa ha chiarito che l’annata corretta era quella effettivamente indicata nei propri registri e ha documentato, in corso di causa, che le cartelle presupposte erano state oggetto di sgravio integrale, con debito residuo azzerato, in esecuzione del giudicato di annullamento delle imputazioni di prelievo. Ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere; i ricorrenti hanno insistito per l’accoglimento, rilevando che le intimazioni erano state notificate dopo quel giudicato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato anzitutto l’eccezione dell’Amministrazione. Lo sgravio integrale delle cartelle presupposte, documentato nel corso del giudizio, ha azzerato l’importo dovuto a titolo di imputazione di prelievo per l’annata in contestazione. Ne deriva che le censure rivolte alla pretesa sostanziale — dalla disapplicazione delle norme interne alla ridefinizione degli importi, fino ai profili di difetto di istruttoria e di motivazione — non trovano più un oggetto su cui pronunciarsi.
Su tali motivi il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La decisione si fonda sull’esecuzione del giudicato amministrativo che, riformando la sentenza di primo grado, aveva annullato le imputazioni di prelievo riferite ai produttori appellanti, imponendo all’Amministrazione di rideterminarsi previa disapplicazione delle disposizioni nazionali incompatibili.
Residua il motivo sulla prescrizione, che il Tribunale respinge. Nella materia in esame il termine è decennale e va computato tenendo conto dei due periodi di sospensione legale, disposti per consentire l’ordinato passaggio dei residui alla riscossione e, poi, in ragione dell’emergenza sanitaria. Nel caso concreto il termine è rimasto interrotto dalla notificazione delle comunicazioni di prelievo, dalla resistenza in giudizio dell’Amministrazione nei giudizi scaturiti da quelle comunicazioni e dagli ulteriori atti interruttivi documentati, tra cui una intimazione di pagamento del 2009 e la successiva istanza di rateizzazione presentata dai produttori.
Il ricorso è quindi in parte dichiarato improcedibile e in parte respinto nel merito. Le spese di lite sono integralmente compensate, in ragione della parziale reciproca soccombenza e della complessità delle questioni, con particolare riguardo al contrasto della disciplina nazionale con il diritto eurounitario.
Nota della Redazione
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