Pubblicazione annullamento fa decorrere nuovo termine procedimentale con soccombenza virtuale (TAR Lazio n. 4664 del 13.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di procedimento di concessione della cittadinanza italiana, il termine di conclusione del procedimento, a seguito dell’annullamento giurisdizionale del provvedimento di diniego, decorre ex novo dalla pubblicazione della sentenza, in quanto la stessa è immediatamente esecutiva, e non già dalla sua notificazione. Ove l’Amministrazione, dopo la proposizione del ricorso avverso il silenzio-inadempimento, adotti il provvedimento favorevole richiesto, la cessazione della materia del contendere non esclude la condanna alle spese di lite in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, allorché il ritardo nella definizione del procedimento risulti comunque imputabile all’Amministrazione, che non abbia documentato la richiesta di proroga del termine ai sensi dell’art. 9-ter della legge n. 241/1990.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, aveva presentato nel 2017 istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, lettera f), della legge n. 91/1992. La Prefettura competente aveva dichiarato l’istanza inammissibile, ma il TAR Lombardia, con sentenza del 2022, aveva annullato il decreto di inammissibilità. La pratica era stata quindi riaperta con parere favorevole, ma il Ministero dell’Interno non aveva adottato il provvedimento finale, nonostante le ripetute sollecitazioni.

Il ricorrente ha pertanto proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento, chiedendo la condanna dell’Amministrazione a provvedere. Il Ministero resistente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per intervenuta proposizione prima della scadenza del termine di conclusione del procedimento, assumendo che il termine fosse iniziato a decorrere solo dal passaggio in giudicato della sentenza di annullamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente rilevato che, in data antecedente alla camera di consiglio, il Ministero aveva prodotto in giudizio copia del decreto di conferimento della cittadinanza italiana, ritualmente notificato, e che il ricorrente aveva aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite.

Quanto al regime delle spese, il Tribunale ha richiamato il criterio della soccombenza virtuale, affermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, in base al quale l’Amministrazione che si sia determinata a provvedere favorevolmente solo dopo la proposizione del ricorso avverso il silenzio deve essere condannata alle spese, ove il suo comportamento risulti comunque inadempiente rispetto all’obbligo di concludere il procedimento nel termine di legge.

Sul punto, il Collegio ha chiarito che il dies a quo di decorrenza del termine procedimentale va individuato nel giorno di pubblicazione della sentenza di annullamento, e non in quello del suo passaggio in giudicato o della sua notificazione, atteso il carattere immediatamente esecutivo della pronuncia di annullamento. L’Amministrazione non ha inoltre documentato la richiesta di proroga del termine da ventiquattro a trentasei mesi, ai sensi dell’art. 9-ter della legge n. 241/1990, nella formulazione vigente.

Alla luce di tali rilievi, il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, condannando il Ministero resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.000,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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